Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/37: Modifiche d’ordinanze dovute al recepimento e all’attuazione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 42 pagine
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d. il richiedente o il documento di viaggio è oggetto di una segnalazione di persone o oggetti da sottoporre a controllo discreto, controllo di indagine o controllo specifico;
e. il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio registrato in un fascicolo della banca dati TDAWN.
Per il momento i casi che presentano corrispondenze con ECRIS-TCN e con Europol non riguardano la Svizzera ma se fosse il caso verrebbero trasmessi all’unità nazionale VIS.
Le verifiche per le altre corrispondenze con l’EES o l’ETIAS e le segnalazioni SIS inerenti alla migrazione verranno eseguite dalle autorità competenti incaricate del dossier. Per quanto riguarda le corrispondenze con l’elenco di controllo ETIAS, la competenza incomberà all’unità nazionale ETIAS, anche per quanto riguarda l’elenco di controllo ETIAS. Si rimanda alle conseguenze del presente progetto per la futura ordinanza ETIAS.
In determinati casi (cpv. 2) l’unità nazionale VIS deve inoltre svolgere un’analisi inerente alla sicurezza per stabilire se la persona costituisca un pericolo per la sicurezza pubblica (art. 9 octies par. 2 regolamento VIS UE). L’autorità designata per il VIS emana un parere motivato all’attenzione dell’autorità centrale incaricata dei visti dello Stato membro che tratta la domanda di visto. Si tratta dei casi di segnalazioni nel SIS di persone ricercate per l’arresto o a fini di estradizione o dei casi in cui il documento di viaggio dell’interessato figura nel TDAWN (art. 9 octies e 22 ter par. 16 regolamento VIS UE). L’unità nazionale VIS dovrà fornire le proprie raccomandazioni all’autorità entro sette giorni dalla notifica del caso da parte del C-VIS. Ciò significa che, in determinate configurazioni, la procedura riguardante questi casi può dover essere sospesa per un periodo limitato.
I pareri motivati dell’unità nazionale VIS e quelli dell’unità nazionale ETIAS dovranno essere registrati nei dossier di domanda e saranno accessibili unicamente alle autorità centrali incaricate dei visti o alle autorità competenti in materia di soggiorno (cfr. allegati 2a, 2b e 3).
Art. 22c Restrizione del diritto d’accesso
Il Consiglio federale è autorizzato a disciplinare le limitazioni all’obbligo d’informare in merito ai pareri relativi alla sicurezza interna dell’unità nazionale VIS e dell’unità nazionale ETIAS (art. 109e lett. k nLStrI). I pareri dell’unità nazionale VIS della SEM non vengono comunicati alla persona interessata o allora solo in parte. Il parere motivato viene registrato nel dossier di domanda in modo tale che soltanto l’autorità designata dal VIS, di cui all’articolo 9 quinquies, e l’autorità centrale incaricata dei visti vi abbiano accesso. Se l’autorità nazionale VIS non invia nessun parere motivato entro il termine indicato, si considera che non ha obiezioni al rilascio del visto (art. 9 octies par. 6 e 7 regolamento VIS UE; art. 1 comma 11 del regolamento [UE] 2021/1134). Solo le autorità migratorie centrali vi hanno accesso. L’autorità tiene tuttavia conto di quest’analisi, che sarà eventualmente visibile nella decisione finale.
Conformemente al diritto nazionale, pertanto, è possibile non fornire informazioni all’interessato, in tutto o in parte, in conformità del diritto nazionale, nella misura in