Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/37: Modifiche d’ordinanze dovute al recepimento e all’attuazione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 42 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo
I dati d’identità sono definiti nel regolamento VIS UE, all’articolo 4 paragrafo 13. Si tratta dei dati di cui all’articolo 9 punto 4) lettere a e abise all’articolo 22 bis paragrafo 1 lettera d.
Il capoverso 2 rimanda peraltro ai dati che possono essere trasferiti, i quali vengono enumerati nel nuovo articolo 22 sexdecies paragrafi 5 e 6 del regolamento VIS. Occorre un esame specifico per trasferire i dati seguenti: professione attuale, datore di lavoro o, per gli studenti, stabilimento di formazione.
L’utilizzo e il trasferimento dei dati biometrici dei bambini sono inoltre soggetti a norme specifiche di cui al capoverso 3.
Art. 22a Accesso diretto ai dati del C-VIS in casi particolari
In virtù degli accessi per fini di sicurezza ai dati del C-VIS, le autorità designate possono parimenti consultare il sistema per identificare una persona scomparsa, rapita o identificata come vittima di tratta di esseri umani sulla base delle impronte digitali (art. 22 septdecies regolamento VIS UE). La disposizione interessa unicamente le autorità di cui all’articolo 109a capoverso 3 lettere a, b e d nLStrI, ossia fedpol, il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) e le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale, nonché le autorità di polizia delle città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano. Questo nuovo diritto d’accesso concesso alle autorità designate consente loro di accedere direttamente ai dati, senza l’intervento intermedio della COA fedpol. Qui è opportuno precisare quali dati possono essere consultati in caso di risposta positiva. Anche qui si rimanda ai dati d’identità e ai dati relativi al documento di viaggio (cpv. 1). Questi dati sono peraltro enumerati nell’allegato 3, e questo sia per i titolari di un visto per soggiorni di breve o di lunga durata che per i titolari di un titolo di soggiorno (categorie I e VII). La disposizione rimanda agli articoli afferenti del regolamento VIS UE.
I dati d’identità e i dati relativi ai documenti di viaggio sono nozioni chiare desumibili dai regolamenti europei (cfr. messaggio del CF relativo all’approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti [UE] 2019/817 e [UE] 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE [sviluppi dell'acquis di Schengen], FF 2020 7005).
Il capoverso 2 precisa i dati consultabili dell’allegato 3.
Sezione 3a Unità nazionale VIS e verifiche delle corrispondenze nel contesto dell’interoperabilità
È prevista una sezione 3a riguardante l’unità nazionale VIS e i suoi compiti. Il nuovo articolo 22 ter paragrafo 13 del regolamento VIS UE precisa in quali casi questa unità della SEM verifica i risultati positivi di una consultazione automatica del CIR e del SIS quando il riscontro positivo indica che la persona è nota per determinate segnalazioni specifiche. In questo contesto si rimanda all’articolo 9 quinquies del regolamento VIS UE. Queste verifiche riguardano pertanto sia i titolari di visti che i titolari di titoli di soggiorno.
Quando viene creato un dossier di domanda per un visto per soggiorni di breve durata, il VIS verifica se il documento di viaggio connesso alla domanda è riconosciuto