Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/37: Modifiche d’ordinanze dovute al recepimento e all’attuazione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 42 pagine

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cui tale limitazione totale o parziale costituisca una misura necessaria e proporzionata allo scopo mirato al fine di non ostacolare indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari; non compromettere la prevenzione o l’individuazione di reati nonché le indagini pertinenti o l’esecuzione di sanzioni penali; proteggere la sicurezza pubblica; proteggere la sicurezza nazionale; oppure proteggere i diritti e le libertà altrui (cpv. 1, cfr. art. 38 par. 7 del regolamento VIS UE, art. 1 comma 42 del regolamento [UE] 2021/1134).

Il richiedente viene parimenti informato in caso di collegamenti bianchi o rossi tra due sistemi d’informazione Schengen. Oltre a essere informato di queste corrispondenze ha la possibilità di reagire al riguardo.

Nell’ambito del diritto d’accesso, la persona riceve un’informazione chiara da parte della SEM o dell’autorità cantonale per quanto riguarda questi pareri e il fatto che le vengano comunicati solo parzialmente o non le vengano affatto comunicati (cpv. 2). La persona ha la possibilità di rivolgersi all’Incaricato federale per la protezione dei dati per sapere se la limitazione di questo diritto d’accesso sia legale (cpv. 3). Questo accesso all’autorità è previsto dall’articolo 38 paragrafo 7 del regolamento VIS UE riveduto.

In caso di rifiuto del visto o del permesso la persona è informata in merito alle ragioni di tale decisione.

Questa disposizione dovrà figurare anche nella futura ordinanza ETIAS.

Art. 22d Informazione dell’ufficio SIRENE

Se una persona che richiede un visto è segnalata nel SIS ai fini del ritorno come anche per altri motivi di polizia come per esempio nell’ambito di un procedimento giudiziario o ai fini dell’estradizione, l’autorità incaricata della procedura o l’unità VIS informa l’ufficio SIRENE di fedpol (art. 9 septies regolamento VIS UE, art. 1 comma 11 del regolamento [UE] 2021/1134).

In caso di risultato positivo nell’ambito della consultazione automatica delle altre banche dati europee è opportuno, previa verifica manuale delle corrispondenze, informare l’ufficio SIRENE di fedpol se il richiedente è oggetto di una segnalazione ai fini del rimpatrio. In questo caso l’autorità competente in materia di visti o di permessi di soggiorno deve prendere contatto con fedpol. È avviata una procedura di consultazione ai sensi del regolamento UE SIS Rimpatrio 2018/186010 che deve permettere di determinare se la persona può ottenere un visto per un soggiorno di lunga durata o un titolo di soggiorno nonostante la segnalazione ai fini del rimpatrio.

In determinati casi le necessarie verifiche sono effettuate dall’unità nazionale VIS. Se il risultato positivo viene confermato è opportuno informare l’ufficio SIRENE di fedpol in merito alle corrispondenze seguenti:

10 Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all’uso del sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1. 24/42