Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/37: Modifiche d’ordinanze dovute al recepimento e all’attuazione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 42 pagine

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– il richiedente è oggetto di una segnalazione come persona ricercata per l’arresto a fini di consegna sulla base di un mandato d’arresto europeo o ricercata per l’arresto a fini di estradizione;

– il richiedente è oggetto di una segnalazione di persona scomparsa o vulnerabile a cui deve essere impedito di viaggiare;

– il richiedente è oggetto di una segnalazione di persona ricercata nell’ambito di un procedimento giudiziario;

– il richiedente o il documento di viaggio è oggetto di una segnalazione di persone o oggetti da sottoporre a controllo discreto, controllo di indagine o controllo specifico.

In questi casi l’ufficio SIRENE di fedpol deve contattare lo Stato segnalante per determinare la misura da adottare e applica il regolamento (UE) 2018/186211. L’ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d’informazione di Schengen (N-SIS) e sull’ufficio SIRENE (N-SIS; RS 362.0) disciplina gli accessi al sistema di cui dispongono le autorità migratorie in caso di corrispondenze. Questi accessi vengono completati se necessario. L’ordinanza N-SIS definisce peraltro le procedure di consultazione e gli scambi d’informazioni da effettuare, in caso di segnalazione, da parte dell’ufficio SIRENE o dell’autorità svizzera.

Capitolo 3a Utilizzo dei dati del C-VIS ai fini della segnalazione nel SIS

Il nuovo capitolo 3a riguarda l’utilizzo dei dati del VIS ai fini della segnalazione nel SIS delle persone scomparse o delle persone vulnerabili cui dev’essere impedito di viaggiare ai sensi dell’articolo 32 del regolamento SIS 2018/1862. Il capitolo comporta un nuovo articolo 22e.

L’articolo 22 sexdecies del regolamento VIS UE prevede la possibilità di utilizzare i dati del C-VIS se la persona è impossibilitata a fornire tali dati o se ciò semplifica la procedura. In questo caso l’autorità incaricata della segnalazione, ossia l’autorità cantonale o federale competente, può rivolgersi alla COA fedpol. Può trattarsi di una decisione di protezione per un minore che dev’essere protetto a causa di un rischio di rapimento, oppure di minori a cui dev’essere impedito di viaggiare a causa del rischio concreto e manifesto di essere trasferiti e di diventare vittime di tratta di esseri umani, di un matrimonio forzato, di una mutilazione genitale femminile o di qualsiasi altra forma di violenza fondata sul genere, di diventare vittime di reati terroristici o di essere coinvolti in siffatti reati oppure di subire la coscrizione o l’arruolamento in gruppi armati o di dover partecipare attivamente a ostilità. Può parimenti trattarsi di persone maggiorenni vulnerabili cui dev’essere impedito di viaggiare a causa di un rischio concreto e manifesto di essere trasferite fuori dallo spazio Schengen o del loro Stato e di diventare vittime di tratta di esseri umani o di violenze fondate sul genere. In questi

11 Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56. 25/42