Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/37: Modifiche d’ordinanze dovute al recepimento e all’attuazione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 42 pagine

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modalità sono definite nell’articolo 22 vicies paragrafo 4 del regolamento VIS UE modificato dal regolamento (UE) 2021/1134.

Art 30 rubrica e cpv. 2

La rubrica di questo articolo è formulata in maniera più generale al fine di abbracciare tutte le situazioni che possono rientrare nel campo d’attuazione dell’articolo 109equater nLStrI. I dati trattati nel C-VIS non possono essere comunicati né a Stati terzi né a organizzazioni internazionali. Il capoverso 2 del presente articolo stabilisce quali dati possono essere comunicati, in via eccezionale e in un caso specifico, a uno Stato terzo. Il capoverso 2 viene modificato in considerazione dei nuovi dati contenuti nel sistema di cui il regolamento VIS UE autorizza la trasmissione, purché siano soddisfatte alcune condizioni restrittive (art. 31 par. 2 del regolamento VIS UE, art. 1 comma 35 del regolamento [UE] 2021/1134). I dati riguardanti i visti per soggiorni lunghi e i titoli di soggiorno fanno parte di questi dati (art. 31 par. 2 lett. d–i e k del regolamento VIS UE). Possono essere trasmessi unicamente i dati disponibili nel sistema. Non viene proposta una trasposizione a livello esecutivo del paragrafo 3 dell’articolo 31 del regolamento VIS, giacché la disposizione è direttamente applicabile e ha valore di legge. Esiste peraltro già una regolamentazione analoga nella LAsi per quanto riguarda la comunicazione di dati (art. 97 cpv. 1 e 98 LAsi).

Art. 30a Comunicazione di dati a terzi da parte della COA fedpol

Secondo il capoverso 1 i dati forniti per fini di sicurezza non possono essere comunicati né a Stati terzi né a organizzazioni internazionali o enti privati. In casi specifici alcuni dati del C-VIS relativi a una persona possono essere comunicati a uno Stato terzo a fini di prevenzione in caso di pericolo imminente di commissione di un reato di terrorismo o di un altro reato grave, se sono adempite le condizioni dell’articolo 31 paragrafo 5 del regolamento VIS UE (art. 1 comma 35 del regolamento [UE] 2021/1134). Al capoverso 2 di questo nuovo articolo vengono precisati i dati che possono essere comunicati a queste condizioni. Il capoverso 3 indica chiaramente che le condizioni per l’ottenimento dei dati applicabili sono quelle descritte negli articoli 19-

21. Pertanto gli elementi necessari per soddisfare le condizioni richieste e in particolare la domanda scritta e motivata devono giungere presso la COA fedpol. Quest’ultima comunica i dati del C-VIS destinati a un’autorità di perseguimento penale o di polizia di uno Stato terzo unicamente se non ne risulta alcun pericolo per la persona (cpv. 4). All’occorrenza fedpol si mette in contatto con la SEM per verificare il percorso migratorio della persona e l’eventuale qualità di rifugiato della stessa (cpv. 5). Infine, se è possibile comunicare i dati in quanto sono soddisfatte le condizioni richieste, fedpol informa tutti gli Stati Schengen i cui dati riguardanti i visti o i titoli di soggiorno entrano in linea di conto in vista della comunicazione, affinché tali Stati confermino la comunicazione dei dati allo Stato terzo in questione (cpv. 6).

Art. 30b Archivio delle comunicazioni di dati

Le comunicazioni di dati del C-VIS da parte della SEM in virtù dell’articolo 109equater capoverso 3 nLStrI o dalla COA fedpol in virtù dell’articolo 109equatercapoverso 4 nLStrI sono archiviate per fini statistici e tenute a disposizione dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. L’articolo 22 vicies del regolamento VIS UE riveduto prevede che vengano gestiti dei registri riguardanti le domande di