Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/37: Modifiche d’ordinanze dovute al recepimento e all’attuazione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 42 pagine
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consultazione dei dati del C-VIS a fini di prevenzione e individuazione di reati di terrorismo o altri reati gravi, nonché ai fini delle inchieste in materia. Anche gli Stati Schengen devono prevedere tali registri. Analogamente alla registrazione prevista dall’articolo 22 vicies, le informazioni sulle comunicazioni di dati sono conservate per sei anni dopo la comunicazione allo Stato terzo.
Gli articoli 30, 30a e 30b OVIS precisano le condizioni per la comunicazione di dati del C-VIS, il che consente di garantire al meglio il rispetto dei diritti fondamentali delle persone registrate nel sistema. È pertanto tenuto conto delle osservazioni formulate nell’ambito dei lavori parlamentari per quanto riguarda la comunicazione di dati a Stati terzi, segnatamente da parte delle autorità di polizia, e il ruolo della SEM in questo contesto viene meglio precisato.
Art. 31 cpv. 4
Il diritto alla rettifica dei dati è già garantito dal diritto vigente. Il nuovo regolamento prevede un termine più breve per segnalare ad altri Stati Schengen determinate modifiche da apportare ai dati del sistema. D’ora in avanti la SEM deve mettersi in contatto con lo Stato che ha rilevato i dati entro un termine di sette e non più di 14 giorni. Gli altri termini corrispondono a quelli previsti dall’ordinanza sulla protezione dei dati (art. 18 OPDa; RS 235.11). I termini previsti attualmente e più favorevoli ai richiedenti vengono mantenuti senza modifiche.
Allegato 2
L’allegato 2 riguardante i diritti d’accesso a ORBIS per quanto concerne i dati sui visti per soggiorni di breve durata è leggermente modificato. Il recepimento dei nuovi regolamenti UE impone alcuni adeguamenti linguistici. La categoria II relativa alle interruzioni delle domande di visto è stata eliminata. In questi casi i dati eventualmente registrati non vengono più completati. È inoltre previsto di indicare d’ora in poi nel sistema se la persona ha un familiare che sia cittadino europeo o svizzero. Quest’informazione sarà riportata anche nel sistema centrale. I dati relativi al soggiorno di lunga durata figurano ora nell’allegato 2a.
Allegato 2a
L’allegato 2a nella sua nuova versione elenca i dati riguardanti i visti per soggiorni di lunga durata in ORBIS da trasmettere al C-VIS e al CIR. Questi dati sono immessi preliminarmente in ORBIS. Dati analoghi riguardanti i titoli di soggiorno vanno immessi in SIMIC e trasmessi al C-VIS.
Allegato 3
L’allegato 3, che definisce i vari diritti d’accesso al C-VIS, è modificato in considerazione delle categorie di dati legate ai visti per soggiorni di lunga durata e ai permessi di soggiorno, distinte dalle categorie riguardanti i visti per soggiorni di breve durata. Vengono indicati alcuni dati supplementari, nello specifico la copia digitale della pagina dei dati anagrafici del documento di viaggio dei richiedenti.