Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/37: Modifiche d’ordinanze dovute al recepimento e all’attuazione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 42 pagine

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I diritti d’accesso delle autorità sono completati con la menzione delle autorità competenti in materia di visti per soggiorni di lunga durata e di titoli di soggiorno. Sono interessate le denominazioni MIGRA e SEM II. Le autorità competenti per il rilascio delle carte di legittimazione del DFAE figurano già nell’allegato in questione. Le autorità designate hanno peraltro un nuovo accesso diretto correlato all’articolo 22a OVIS.

4.2 Modifica dell’OEES

Dora in poi nel caso di una persona titolare di un visto l’autorità non dovrà più immettere nell’EES determinate informazioni ben precise figuranti sulla vignetta di visto ma unicamente l’immagine del volto, salvo se è già stata registrata nel C-VIS sul posto al momento del deposito della domanda per il visto (art. 16 par. 1 lett. d del regolamento EES12).

Non è peraltro più richiesto un aggiornamento dell’EES per quanto riguarda l’immagine del volto, purché la persona sia titolare di un visto e l’immagine del volto sia stata rilevata sul posto al momento del deposito della pertinente domanda (art. 15 par. 1 del regolamento EES).

La ripresa degli sviluppi dell’acquis di Schengen qui esposti richiede tuttavia la modifica di alcune disposizioni dell’OEES. Si tratta per l’essenziale di nuovi diritti d’accesso a questa banca dati per le autorità competenti in materia di visti e in materia di autorizzazioni legate al soggiorno di cittadini di Stati terzi.

Art. 1 lett. a, nota a piè di pagina

La nota a piè di pagina relativa al regolamento (UE) 2017/2226 dev’essere aggiornata in considerazione dei predetti sviluppi dell’acquis di Schengen.

Art. 4a Consultazione ai fini del rilascio dei visti per soggiorni di lunga durata e dei titoli di soggiorno

L’articolo 4 OEES vigente disciplina la consultazione dell’EES ai fini dell’esame delle domande di visto per soggiorno di breve durata (art. 24 par. 5 del regolamento EES). Occorre prevedere regole analoghe per l’esame delle domande di visto per soggiorno di lunga durata e per le procedure di rilascio di permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio (art. 4 comma 8 del regolamento [UE] 2021/1134). La consultazione dell’EES ai fini dell’esame delle domande di visto per soggiorno di lunga durata e delle domande di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio nonché nell’ambito della verifica delle corrispondenze del Sistema centrale d’informazione visti con l’EES si effettua direttamente mediante il sistema ORBIS o il sistema SIMIC. Questa disposizione crea la base legale per la predetta interfaccia che, di per sé, costituisce unicamente uno strumento di comunicazione. Anche in questi casi si applica la procedura di ricerca prevista peraltro all’articolo 4 capoverso 1. In caso di risultato positivo, la totalità del dossier può essere consultata conformemente all’allegato 2, che menziona le unità autorizzate a consultare i dati. La formulazione scelta corrisponde alle altre disposizioni dell’ordinanza EES. Gli accessi all’EES sono peraltro previsti all’articolo 103c LStrI, il quale verrà completato a tempo debito

12 Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del consiglio del 30 novembre 2017 che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, versione della GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20. 29/42