Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/37: Modifiche d’ordinanze dovute al recepimento e all’attuazione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 42 pagine
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mediante alcuni accessi in relazione al recepimento dello sviluppo Schengen qui esposto.
Art. 4b Consultazione ai fini del rilascio di carte di legittimazione del DFAE
In caso di risultato positivo, l’allegato 2 precisa quali dati può consultare il DFAE (Protocollo e Missione svizzera). Non si tratta dei medesimi dati cui ha accesso l’autorità cantonale, la quale dispone parimenti di un accesso per modifica dei dati dell’EES. Le carte di legittimazione sono consegnate in un contesto specifico ed è opportuno concedere un accesso ai dati del sistema che sia proporzionato agli incarichi del Protocollo e della Missione svizzera (art. 24 par. 5 del regolamento EES).
Art. 5 cpv. 2 e 5
L’articolo 5 vigente dedicato ai controlli alle frontiere esterne Schengen o sul territorio svizzero dev’essere leggermente modificato (art. 23 del regolamento EES, art. 4 comma 7 del regolamento [UE] 2021/1134). Il capoverso 2 indica quali verifiche dell’identità della persona vengono eseguite e sulla base di quali dati. Questa procedura è stata leggermente modificata dal regolamento (UE) 2021/1134.
Le autorità che svolgono questo tipo di controllo hanno la possibilità di consultare non solo l’EES ma anche direttamente il Sistema centrale d’informazione visti tramite il portale europeo di ricerca (ESP), in particolare se la persona è nota al sistema. Un nuovo capoverso 5 prevede pertanto un rimando generale ai diritti d’accesso al C-VIS, così come vengono disciplinati nell’OVIS, di cui beneficiano le autorità incaricate dei controlli sulle persone alle frontiere e sul territorio svizzero (art. 23 par. 2 lett. b punto ii del regolamento EES). A questo proposito il regolamento EES prevede quanto segue: «Per la verifica delle impronte digitali o dell’immagine del volto rilevata sul posto dei titolari di visto nel VIS, le autorità di frontiera possono avviare l’interrogazione del VIS direttamente dall’EES in conformità dell’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (CE)
n. 767/2008».
In questo modo sono garantiti i controlli dei dati biometrici alla frontiera ed è nota l’identità delle persone che entrano nello spazio Schengen. Di norma chiunque penetra nello spazio Schengen dev’essere identificato sulla base dei suoi dati biometrici. Sono fatte salve le persone beneficiarie ai sensi della LSO e le persone in possesso di un visto per soggiorni di lunga durata non biometrico.
Art. 5a Consultazione da parte dei trasportatori soggetti all’obbligo di diligenza
La consultazione dell’EES ai fini di verifica della validità dei visti per soggiorni di breve durata per una o più entrate e dell’uso legale di questi ultimi si effettua tramite il portale dei trasportatori fornendo i dati integrati nella striscia di scansione ottica del documento di viaggio e indicando lo Stato d’entrata. I trasportatori forniscono pertanto i dati enumerati all’articolo 16 paragrafo 1 punti a), b) e c) del regolamento recepito, ossia il cognome, i nomi, la data di nascita, la o le cittadinanze, il sesso, il tipo e il numero del documento di viaggio, il codice a tre lettere del Paese di rilascio del documento di viaggio e la data di scadenza della durata di validità del documento di viaggio.