Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/5: Revisione parziale delle ordinanze relative alla legge federale concernente la ricerca sull’essere umano · 64 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione sulla revisione parziale delle ordinanze relative alla legge federale concernente la ricerca sull’essere umano
Art. 7 Termini
Cpv. 2
MERH UHZ chiede che sia specificato quando inizia a decorrere il termine.
7.1.3 Sezione 3: Procedura di autorizzazione per progetti di ricerca volti a migliorare il processo di derivazione
Art. 8 Domanda
Lett. c
CBCES propone di aggiungere una clausola che preveda che le cellule staminali pluripotenti indotte (iPSC) siano sempre utilizzate laddove possibile e indipendentemente da criteri economici che, in alcuni casi, potrebbero portare a preferire le cellule staminali provenienti da embrioni umani alle iPSC. Ritiene infatti che quando esiste un’alternativa sì più costosa, ma eticamente meno problematica, il rispetto per ogni vita umana imponga di non usare cellule staminali embrionali nella ricerca sull’essere umano.
Art. 10 Termini
Cpv. 2
MERH-UZH chiede che sia specificato quando inizia a decorrere il termine.
7.1.4 Sezione 4: Procedura di autorizzazione per la conservazione di embrioni soprannu-
merari
Art. 11 Domanda
BS, LU, UR, VS e GDK chiedono che siano definite le qualifiche del personale necessarie.
7.1.5 Sezione 5: Procedura di autorizzazione per l’importazione di cellule staminali em-
brionali
Art. 13 Domanda
Lett. d
BS, LU, UR, VS, ZH e GDK suggeriscono che il punto 2 sia precisato, specificando che si tratta di un consenso in forma scritta.
7.1.6 Sezione 7: Procedura di autorizzazione presso la Commissione d’etica competente e procedura di autorizzazione per l’avvio del progetto di ricerca
Art. 17 Domanda
CBCES formula lo stesso commento che per l’articolo 8 lettera c.
Art. 18 Esame della domanda
SCTO e USB_DKF propongono che il principio della commissione d’etica direttiva con una sola valutazione per gli studi multicentrici in Svizzera sia attuato in modo coerente.
7.1.7 Sezione 9: Obbligo di notifica e di rapporto
Art. 23 Notifica dopo la cessazione o il completamento del progetto o della derivazione di cellule staminali embrionali
Swissuniversities e UniBe MedFak chiedono che la notifica d’interruzione o di conclusione e il rapporto finale del progetto di ricerca con cellule staminali contengano informazioni sulle eventuali cellule staminali embrionali rimanenti. Per il caso in cui, dopo la fine del progetto, fossero ancora disponibili campioni di cellule staminali embrionali, andrebbe disciplinato se questi debbano essere distrutti o conservati per