Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/53: Aree destinate alla mobilità lenta · 50 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 42Fedlex · Rapporto esplicativo
circolazione destinate ai pedoni, la presente fattispecie di multa è adeguata tenendo conto di questa circostanza.
Altri adeguamenti:
La futura soppressione della sottocategoria «risciò elettrici» rende necessario un adeguamento anche delle fattispecie di multa a essi collegate. Poiché tuttavia la sottocategoria continuerà a sussistere in quanto tale per sei anni dall’entrata in vigore della revisione secondo l’articolo 98b P-ONC, i titoli e i numeri di multa seguenti saranno adeguati solo una volta trascorso il termine transitorio:
- Titolo prima del n. 600.1
- N. 607.3
- N. 607.4
- N. 620
- N. 622, frase introduttiva
- Titolo prima del n. 700.1
- N. 700.2
- N. 700.3
- N. 701.2
- N. 701.3
4.6 Ordinanza del 20 novembre 1959 sull’assicurazione dei veicoli (OAV)
Titolo prima dell’art. 38
Il titolo «Carri a mano provvisti di motore, monoassi e ciclomotori leggeri, sedie a rotelle» è sostituito con «Eccezioni all’obbligo dell’assicurazione». Questa formulazione, più chiara per l’utente, intende semplificare il testo dell’ordinanza e chiarire il tenore dell’articolo 38 P-OAV.
Art. 38 cpv. 1 lett. d
L’attuale sottocategoria delle «sedie a rotelle motorizzate» è soppressa (v. punto 4.1, commento ad art. 18 lett. c P-OETV); per parità di trattamento nei confronti delle persone disabili si devono però salvaguardare i diritti acquisiti. I veicoli corrispondenti aventi velocità massima di 10 km/h continueranno dunque a essere esonerati dall’obbligo di assicurazione. Il termine «sedie a rotelle» è pertanto sostituito da una descrizione dei veicoli finora considerati tali e per i quali non esiste più una definizione esplicita nell’OETV. La formulazione scelta comprende quindi anche le sedie a rotelle motorizzate ai sensi del diritto previgente che i detentori non vogliono convertire in una delle nuove categorie (cfr. art. 72 cpv. 1 lett. l P-OAC e all. 1 n. 1.2 P-OATV).