Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/53: Aree destinate alla mobilità lenta · 50 pagine
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percorso così segnalato, ma sono autorizzati a farlo; la stessa norma si ritrova anche nell’articolo 42 capoverso 4 P-ONC. I conducenti di biciclette, ciclomotori leggeri e monopattini autobilanciati continueranno invece ad avere l’obbligo di usare le ciclopiste.
Cpv. 2: il testo vigente non enumera tutti gli utenti autorizzati a utilizzare un percorso contrassegnato dal segnale «Strada pedonale» (2.61). Oggi per l’uso di strade pedonali da parte di sedie a rotelle e mezzi simili a veicoli si rimanda solamente agli articoli 43a, 50 e 50a dell’ONC. Vanno pure menzionati i bambini sotto i 12 anni, che in mancanza di un’infrastruttura ciclabile possono segnatamente circolare su strade pedonali (art. 41 cpv. 4 ONC). Infine, anche la modifica dell’articolo 43a P-ONC (ciclomotori per persone con ridotte capacità deambulatore e sedie a rotelle) impone un adeguamento di questo capoverso. Tutti gli aventi diritto a circolare su strade pedonali oltre ai pedoni devono adeguare alle circostanze la velocità e lo stile di guida, avendo riguardo in particolare per chi circola a piedi e dando loro la precedenza.
Art. 48a cpv. 1
Malgrado la nuova definizione di ciclomotore pesante (cfr. art. 18 lett. c P-OETV), che con l’entrata in vigore della presente revisione comporterebbe la possibilità di parcheggiare nelle zone blu anche per tutti i ciclomotori pluritraccia, questi veicoli vanno parcheggiati su stalli per biciclette e, laddove lo spazio lo consenta, possono essere posteggiati anche sul marciapiede. Con il presente progetto si creano infine ulteriori parcheggi per le cargo bike e le biciclette (a motore) di dimensioni analoghe. Come nel diritto vigente, i ciclomotori pluritraccia non potranno per contro sostare su posti contrassegnati dal segnale «Parcheggio con disco», segnatamente nelle zone blu, poiché qui vige il principio della destinazione in base alle dimensioni di cui all’articolo 79 capoverso 6 OSStr.
Art. 64 cpv. 6, 6bis(nuovo) e 7
Cpv. 6: in futuro, un segnale integrato da cartello complementare riportante il simbolo o la scritta «Velocipede» s’intenderà sempre rivolto sia alle biciclette che ai ciclomotori (anche a motore spento), tranne in uno dei casi d’applicazione dell’articolo 65 capoverso 8 P-OSStr, essendo il presente capoverso un caso speciale dell’articolo 64 capoverso 5 OSStr.
Sono ammessi pure i cartelli complementari con scritte («Velocipede», «Ciclisti»), anche se per una maggiore facilità di comprensione andrebbe piuttosto utilizzato il pittogramma del velocipede. Restano ammessi gli odierni cartelli complementari contenenti sia il simbolo della bicicletta che del ciclomotore.
Cpv. 6bis(nuovo): è introdotto il simbolo «Bici cargo», che consentirà alle autorità esecutive di destinare parcheggi sufficientemente grandi a biciclette e ciclomotori progettati per il trasporto di bambini, passeggeri o cose. Il nuovo simbolo comprende pure le biciclette e i ciclomotori con rimorchio, per i quali risulta ormai spesso superato il costrutto giuridico vigente della determinazione secondo le dimensioni.
Cpv. 7: l’inciso dell’attuale capoverso 7, in cui si precisa che nell’allegato 2 è riportato il significato dei simboli, è stralciato e il termine «significato» è sostituito con «denominazione, in quanto ad esempio il significato del simbolo «Velocipede» (5.13) non è esplicitato nell’allegato 2, ma si desume dall’articolo 64 capoverso 6.