Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/53: Aree destinate alla mobilità lenta · 50 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 39Fedlex · Rapporto esplicativo
- articolo 71 capoverso 2 lettera a
- articolo 71 capoverso 6
- articolo 74a capoverso 7 lettere d ed e
Art. 18 cpv. 4
In futuro scomparirà la categoria delle sedie a rotelle motorizzate. Affinché i ciclomotori utilizzati da persone con ridotte capacità deambulatorie continuino a essere esclusi dai segnali «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni» e «Divieto di accesso», occorre aggiungerli alle eccezioni. Per strutturare l’elenco in modo più chiaro, saranno disciplinate singolarmente nelle lettere da a a g: in quest’ultima lettera figureranno appunto i ciclomotori pluritraccia senza pedali utilizzati da persone con ridotte capacità deambulatorie. La voce «sedie a rotelle», spostata alla lettera c, è integrata dalla precisazione «senza motore», come negli articoli 23a OETV e 43a capoverso 1 P-ONC.
Art. 19 cpv. 1 lett. a, c e f
Lett. a: i veicoli pluritraccia con propulsione elettrica fino a 25 km/h, peso totale superiore a 250 kg ma non oltre 450kg o potenza del motore di oltre 0,5 kW fino a un massimo di 1,00 kW sono ora assegnati alla categoria «ciclomotori pesanti». Pur dovendo teoricamente rientrare nel campo d’applicazione del divieto parziale per gli autoveicoli (2.03) in quanto pluritraccia, questi ciclomotori sono esclusi dal segnale «Divieto di circolazione per gli autoveicoli» in linea con l’equiparazione di tutti i ciclomotori con le biciclette.
Lett. c: il segnale «Divieto di circolazione per i ciclomotori» (2.06) disciplinato in questa lettera vieterà solo la circolazione di ciclomotori monotraccia a benzina (in generale, sia a motore accesso che spento), che in presenza dei segnali 2.06 e 2.14 potranno di conseguenza essere soltanto spinti a mano, come le biciclette in caso di apposito divieto. Alla base vi sono esigenze di protezione delle acque e dall’inquinamento acustico con le quali le e-bike veloci sono in linea, avendo un motore silenzioso, tant’è vero che già oggi sono spesso escluse dal divieto mediante il cartello complementare «E-bike permessa». Pertanto, in futuro, anche le e-bike veloci saranno autorizzate a circolare sui corrispondenti tratti stradali con motore acceso. Poiché il divieto riguarda ciclomotori monotraccia con motore a combustione interna, non saranno interessate le sedie a rotelle motorizzate ai sensi del diritto vigente. Ovviamente tutti gli utenti della strada devono sempre adattare la velocità alle circostanze e guidare in modo tale da potersi fermare all’interno del tratto visibile o entro la metà dello stesso (art. 32 cpv. 1 LCStr).
Lett. f: escludendo i rimorchi di biciclette e ciclomotori dal divieto specifico (2.09) si chiarisce che il segnale non riguarda, oltre ai rimorchi agricoli, neanche questo tipo di rimorchi.
Art. 22b cpv. 3
Si veda in proposito il commento all’articolo 11 capoverso 3 P-OSStr.
Art. 33 cpv. 1 e 2
Cpv. 1: è esplicitamente menzionato che in presenza del segnale «Ciclopista» (2.60) i conducenti di ciclomotori veloci e pesanti non sono obbligati a utilizzare il 39/50