Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/53: Aree destinate alla mobilità lenta · 50 pagine

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Art. 65 cpv. 8

A differenza del campo d’applicazione del simbolo «Velocipede» sulla carreggiata (cfr. commento ad art. 64 cpv. 6 P-OSStr), il cartello complementare « permesso» aggiunto al segnale «Strada pedonale» (2.61) comprenderà solo biciclette, ciclomotori leggeri e monopattini autobilanciati. In altre parole, sulle aree così segnalate non sarà più consentita la circolazione di ciclomotori veloci e pesanti, che dovranno utilizzare la carreggiata. Le condizioni per l’apposizione della segnaletica sul marciapiede vengono mantenute, tenendo conto del fatto che in mancanza di un’infrastruttura ciclabile adeguata i bambini sotto i 12 anni possono utilizzare il marciapiede (art. 41 cpv. 4 ONC), cosa che in molti casi consentirebbe già di garantire la sicurezza del tragitto casa-scuola.

Art. 71 cpv. 2 lett. a e cpv. 6

Si veda in proposito il commento all’articolo 11 capoverso 3 P-OSStr.

Art. 74a cpv. 1 e cpv. 7 lett. d ed e

Cpv. 1: la realizzazione di corsie ciclabili protette da elementi strutturali è già ammessa secondo il diritto vigente. Per necessità di chiarezza, la possibilità di evidenziare le corsie ciclabili delimitate da linee continue con elementi strutturali aggiuntivi è ora sancita a livello giuridico ed espressa anche nel tenore di questa disposizione. Ciò permette anche di precisare che le linee gialle continue evidenziate da elementi strutturali aggiuntivi non rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 72 capoverso 1bisOSStr, che vieta sostanzialmente gli elementi strutturali.

Cpv. 7: riguardo alle lettere d ed e del presente capoverso valgono per analogia le spiegazioni fornite all’articolo 11 capoverso 3 P-OSStr.

Art. 79 cpv. 4 lett. f

Nel quadro della revisione dell’ordinanza sulla segnaletica stradale del 2021 è stata introdotta la possibilità di riservare posti di parcheggio esclusivamente mediante simboli al suolo. In futuro le autorità cantonali e comunali che dispongono la segnaletica potranno ricorrere a questa possibilità anche per il simbolo «Bici cargo» (cfr. commento ad art. 64 cpv. 6bisP-OSStr).

Allegato 2

N. 5.31.1: si veda il commento all’articolo 64 cpv. 6bisP-OSStr.

4.5 Ordinanza del 16 gennaio 201939 concernente le multe disciplinari (OMD)

N. 339

Le sedie a rotelle motorizzate sono considerate ciclomotori e costituiscono oggi una sottocategoria a parte, che in futuro verrà soppressa (cfr. commento ad art. 18 lett. c P-OETV). Poiché a seguito della presente revisione le persone con ridotte capacità deambulatorie potranno guidare ciclomotori pluritraccia senza pedali su aree di

39 RS 314.11