Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/53: Aree destinate alla mobilità lenta · 50 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 38Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 65 cpv. 2 lett. c

Gli esperti della circolazione incaricati degli esami dei conducenti e dei controlli dei veicoli non dovranno più possedere obbligatoriamente una licenza di condurre svizzera. L’idoneità all’esercizio dell’attività di esperto della circolazione è data dall’aver concluso la pertinente formazione (art. 66 e segg. OAC) e non dall’aver ottenuto una licenza elvetica. Basterà ora possedere anche una patente di guida estera della categoria B o C secondo la direttiva 2006/126/CE37.

Art. 72 cpv. 1 lett. l

L’attuale sottocategoria delle «sedie a rotelle motorizzate» è soppressa (v. punto 4.1, commento ad art. 18 lett. c P-OETV); per parità di trattamento nei confronti delle persone disabili si devono però salvaguardare i diritti acquisiti. I veicoli corrispondenti aventi velocità massima di 10 km/h potranno dunque continuare a essere messi in circolazione senza essere immatricolati. La lettera l riformulata contiene pertanto una descrizione dei veicoli finora considerati sedie a rotelle motorizzate, per i quali non esiste più una definizione esplicita nella nuova OETV. La formulazione comprende anche le sedie a rotelle motorizzate ai sensi del diritto previgente che i detentori non vogliono convertire in una delle nuove categorie (cfr. art. 38 cpv. 1 lett. d P-OAV38 e all. 1 n. 1.2 P-OATV).

Art. 151q

A tutela dell’investimento, per i ciclomotori pesanti senza pedali e con una velocità massima di 20 km/h messi in circolazione fino al [data entrata in vigore + 6 anni] che soddisfano i criteri di classificazione dell’articolo 18 lettera c OETV vigente fino al [data entrata in vigore] non sarà necessaria, come finora, una licenza di condurre (cpv. 1). L’apposita autorizzazione sarà annotata dall’autorità cantonale nella licenza di circolazione (cpv. 2).

4.4 Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr)

Art. 11 cpv. 3

Nella circolazione, in concreto sulla carreggiata, il simbolo «Velocipede» usato su cartelli complementari, all’interno di segnali e sostanzialmente anche come demarcazione, comprenderà sempre sia le biciclette che i ciclomotori a motore acceso, in modo tale da avere un’equiparazione coerente e di immediata comprensione tra le biciclette e l’insieme dei ciclomotori. Così facendo si intende trasporre giuridicamente nell’OSStr il dato di fatto che i conducenti di e-bike veloci si identificano già oggi con il simbolo del velocipede. Questa motivazione vale anche per altri articoli; l’estensione ai conducenti di ciclomotori deve inoltre avvenire in tutti i punti in cui l’OSStr menziona esplicitamente i ciclisti, ragion per cui, oltre al presente articolo, sono modificati in quest’ottica di equiparazione anche le seguenti disposizioni dell’OSStr:

- articolo 22b capoverso 3

37 Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18, modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2020/612, GU L 141 del 05.05.2020, pag. 9.

38 Ordinanza del 20 novembre 1959 sull’assicurazione dei veicoli; RS 741.31.