Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/74: Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) (assicurazione delle persone detenute) · 17 pagine
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o delle sanzioni penali, delle autorità sanitarie o delle autorità comunali d’assistenza sociale, difficilmente quantificabili per la mancanza di dati. L’importo del quale i Cantoni possono ridurre i premi di queste persone è lasciato alla discrezionalità dei Cantoni nei limiti delle prescrizioni del diritto federale. Contrariamente allo status quo giuridico, la regolamentazione proposta permetterà di calcolare i costi sanitari risultanti (premi, franchigia e aliquota percentuale), determinando spese finanziarie per i Cantoni maggiormente stimabili.
5.3 Ripercussioni sull’economia
Il presente avamprogetto prevede che le persone detenute non domiciliate in Svizzera in futuro siano assoggettate all’obbligo d’assicurazione. Con questa modifica della LA-Mal il numero di assicurati nell’assicurazione malattie obbligatoria aumenterà leggermente (+ ca. 2000 persone; aggiornato al 2021). Questo incremento non avrà ripercussioni percepibili sui premi dei restanti 8,9 milioni circa di persone assicurate. I costi sanitari di queste persone saranno finanziati attraverso i pagamenti dei premi e non più principalmente attraverso le imposte cantonali. Se i premi non possono essere pagati direttamente dall’assicurato interviene il meccanismo di riduzione individuale dei premi. Le ripercussioni economiche sono ridotte in quanto si avrà uno spostamento di questi costi sanitari dal settore pubblico all’assicurazione obbligatoria di base. A oggi i costi sanitari di queste persone non coperti devono essere finanziati per lo più dalla collettività.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
La competenza della Confederazione a emanare disposizioni sull’assicurazione malattie risulta dall’articolo 117 capoverso 1 Cost.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
La presente revisione è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera derivanti dall’Accordo del 21 giugno 199932 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e dall’allegato K della Convenzione istitutiva del 4 gennaio 196033 dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS). La Svizzera emana, sulla base dell’Accordo ALC e della Convenzione AELS rivista, disposizioni equivalenti a quelle dell’UE in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, segnatamente i regolamenti (CE) n. 883/200434 e n. 987/200935.
Il presente avamprogetto non intende armonizzare i sistemi nazionali di sicurezza sociale. Gli Stati membri sono liberi di determinare in larga misura la struttura concreta, il campo di applicazione personale, le modalità di finanziamento e l’organizzazione dei propri sistemi. Nel far ciò, devono però osservare i principi di coordinamento quali la fornitura di prestazioni transfrontaliere, la parità di trattamento tra cittadini nazionali e
32 RS 0.142.112.681.
33 RS 0.632.31.
33 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 166, del 30.4.2004, pag. 1, nella versione vincolante per la Svizzera ai sensi dell’allegato II ALC e dell’appendice dell’allegato K AELS. Una versione consolidata non vincolante del regolamento è pubblicata nella RS 0.831.109.268.1.
35 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1, nella versione vincolante per la Svizzera ai sensi dell’allegato II ALC e dell’appendice 2 dell’allegato K AELS. Una versione consolidata non vincolante del regolamento è pubblicata nella RS 0.831.109.268.11.