Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/74: Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) (assicurazione delle persone detenute) · 17 pagine
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a livello di ordinanza i dettagli relativi alla limitazione della scelta dei fornitori di prestazioni, qualora in futuro ce ne dovesse essere bisogno.
Questo disciplinamento vuole contribuire a risolvere incertezze giuridiche tra assicuratori-malattie e autorità di esecuzione penale. La limitazione proposta della libera scelta dell’assicuratore e dei fornitori di prestazioni è una disposizione potestativa, che non costituisce pertanto un divieto generale alla libera scelta del medico, ma offre ai Cantoni un fondamento giuridico per limitare tale diritto. Si lascia quindi ai Cantoni la facoltà di decidere se esimere in determinati casi le persone detenute dal passare alla forma particolare d’assicurazione concordata con gli assicuratori.
La competenza di tali limitazioni, cioè della stipula di un contratto quadro, spetta al Cantone sul cui territorio si trova il carcere. Un detenuto può essere collocato in un penitenziario situato al di fuori del Cantone che ne dispone la detenzione. In un simile caso, il contratto quadro del Cantone che ospita il carcere potrebbe divergere da quello del Cantone collocante o potrebbe non esistere proprio. Si prevede quindi di stabilire a livello di ordinanza che in queste fattispecie la persona detenuta è soggetta al contratto quadro del Cantone in cui si trova il penitenziario. In assenza di un contratto quadro cantonale, si applicano le condizioni assicurative della forma particolare d’assicurazione o del modello standard del relativo assicuratore.
Anche dopo il rilascio, i detenuti domiciliati in Svizzera rimangono assoggettati all’obbligo d’assicurazione malattie in virtù del loro domicilio nel Paese. Il diritto alla libera scelta dell’assicuratore e dei fornitori di prestazioni viene quindi ripristinato nel momento in cui la persona riacquista la libertà (art. 4b cpv. 1 in combinato disposto con art. 7 cpv. 9 AP-LAMal). Nell’OAMal si stabilirà che una persona rilasciata potrà stipulare un’assicurazione malattie presso un assicuratore di sua scelta entro tre mesi, con effetto retroattivo al giorno del rilascio. Tale persona avrà anche la possibilità di scegliere una forma particolare d’assicurazione secondo gli articoli 93–101a OAMal.
3.1.4 Assunzione della quota cantonale in caso di ricovero ospedaliero
L’avamprogetto prevede che il Cantone che dispone la detenzione si faccia carico della quotaparte cantonale in caso di ricovero ospedaliero stazionario di una persona detenuta non domiciliata in Svizzera. Questa norma ha lo scopo di ripartire i costi sui Cantoni che dispongono le detenzioni e diverge dal principio stabilito dall’articolo 49a capoverso 2 lettera a LAMal secondo cui i Cantoni assumono la quotaparte cantonale per gli assicurati domiciliati nel loro territorio.
3.1.5 Assunzione del finanziamento residuo in caso di necessità di cure
Si propone che il finanziamento residuo in caso di necessità di cure di cui all’articolo 25a capoverso 5 LAMal sia assunto dal Cantone che dispone la detenzione. Questa norma ha lo scopo di ripartire i costi sui Cantoni che dispongono le detenzioni.
3.1.6 Premi dell’assicurazione malattie
In linea di principio il premio deve essere sostenuto dalla persona assicurata. Questo è possibile se l’interessato dispone di un patrimonio proprio o di un reddito. I premi dell’assicurazione malattie e le partecipazioni ai costi sono considerate spese personali della persona detenuta e come tali sono generalmente finanziate, per quanto ragionevole, dal diretto interessato (p. es. attraverso una parte della retribuzione). Se non è in grado di pagare i premi dell’assicurazione malattie con mezzi finanziari propri può presentare domanda di riduzione dei premi al Cantone competente, sempreché soddisfi le condizioni necessarie. La possibilità da parte del Cantone competente di ridurre i