Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/74: Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) (assicurazione delle persone detenute) · 17 pagine
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Compendio
L’obiettivo della presente revisione consiste da un lato nell’introduzione di un obbligo d’assicurazione per persone detenute non domiciliate in Svizzera e dall’altro nel concedere la possibilità ai Cantoni di assicurare tutti i detenuti mediante un contratto quadro.
Situazione iniziale
Nel contesto dell’oggetto «Prospettive della politica svizzera in materia di droghe; rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 17.4076 Paul Rechsteiner del 12 dicembre 2017»1, il 28 aprile 2021 il Consiglio federale ha deciso di affidare al Dipartimento federale dell’interno (DFI), segnatamente all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), il mandato di estendere l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie a tutte le persone detenute in modo da garantire loro la parità di trattamento medico durante il periodo di detenzione. A tal fine deve presentare al Consiglio federale un progetto in tal senso.
Si stima che un terzo della popolazione detenuta, vale a dire circa 2000 persone, non abbia l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) prevista dalla legge federale del 18 marzo 19942 sull’assicurazione malattie (LAMal), non avendo domicilio in Svizzera e non essendo pertanto soggetto all’obbligo dell’assicurazione malattie. L’assistenza medica a tali persone non è disciplinata in modo unitario a livello cantonale. I detenuti domiciliati in Svizzera rimangono invece assicurati contro le malattie nel quadro dell’assicurazione malattie sociale in virtù del loro domicilio nel Paese.
Contenuto del progetto
L’avamprogetto propone l’introduzione di un obbligo d’assicurazione per persone detenute non domiciliate in Svizzera, consentendo loro di accedere all’assicurazione malattie sociale. In questo modo si assicura la parità di trattamento medico durante il periodo di detenzione. Il premio sarà pagato principalmente dal diretto interessato. I Cantoni potranno eventualmente ridurre il premio laddove gli interessati non siano in grado di sostenere integralmente la spesa e soddisfino le altre condizioni necessarie per avere diritto a una riduzione individuale dei premi. Ai sensi del diritto vigente, i Cantoni assumono i costi delle prestazioni non assoggettati a un massimale. In futuro ridurranno i premi degli interessati soltanto laddove necessario. Con questa revisione i costi sono calcolabili e assoggettati a un massimale.
L’avamprogetto tiene inoltre conto della situazione di detenzione di dette persone. Si prevede quindi che i Cantoni abbiano la possibilità di limitare la libera scelta dell’assicuratore e della forma d’assicurazione così come dei fornitori di prestazioni per tutti i detenuti (a prescindere dal loro domicilio). I cantoni sono autorizzati a concordare su base volontaria con gli assicuratori forme particolari di assicurazione accessibili ai detenuti.
1 Rapporto consultabile all’indirizzo: https://www.bag.admin.ch/dam/bag/it/dokumente/npp/sucht/drogenpolitik/bericht-po-rechsteiner.pdf.download.pdf/bericht-po-rechsteiner.pdf.
2 RS 832.10. 2/17