Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/74: Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) (assicurazione delle persone detenute) · 17 pagine

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Con questa disposizione, in combinato disposto con l’articolo 7 capoverso 9, si assicura che le persone detenute domiciliate in Svizzera riottengano la libera scelta dell’assicuratore non appena tornano in libertà, vale a dire dal giorno del rilascio. Coerentemente, con il rilascio godono nuovamente anche della libera scelta dei fornitori di prestazioni dal momento del rilascio e possono scegliere liberamente la forma d’assicurazione.

Per coloro che prima della detenzione non erano domiciliati in Svizzera, questa disposizione non ha alcun effetto se dopo il rilascio non eleggono domicilio in Svizzera e non sono pertanto più soggetti all’obbligo d’assicurazione.

Art. 4b cpv. 2

Questa disposizione permette ai Cantoni di assicurare le persone detenute presso un assicuratore per esempio mediante un contratto quadro. La stipula di un tale contratto sarà facoltativa sia per i Cantoni sia per gli assicuratori. Il contratto quadro non è da intendersi come un contratto collettivo tradizionale, bensì come un accordo sui compiti supplementari che assumono gli assicuratori nell’ottica di un’esecuzione amministrativa più efficiente e semplice dell’assicurazione malattie delle persone detenute. I Cantoni e gli assicuratori definiscono la durata contrattuale e la forma d’assicurazione per le persone detenute nel rispettivo territorio. Per la fissazione dei premi si applica l’articolo 62 capoverso 1. L’assicuratore stabilisce annualmente i premi in funzione della regione di premio in cui si trova il penitenziario (art. 61 cpv. 2bisLAMal), li gradua secondo le disposizioni dell’articolo 61 capoverso 3 LAMal e li riduce a seconda della forma d’assicurazione scelta (art. 62 cpv. 1 LAMal). L’assicuratore deve far approvare i premi dall’UFSP secondo l’articolo 16 capoverso 1 in combinato disposto con l’articolo 56 LVAMal26.

Se non è possibile negoziare un contratto quadro di questo tipo, i Cantoni avranno la possibilità di concentrarsi su pochi assicuratori. In questo modo potranno esercitare un influsso mirato tanto sui costi sanitari (mediante «gatekeeping») quanto sui costi amministrativi. I Cantoni che hanno la possibilità di ricorrere a forme particolari d’assicurazione già esistenti (HMO, modelli del medico di famiglia, franchigia opzionale) di assicuratori-malattie, con questa regolamentazione potranno assicurare le persone detenute con forme d’assicurazione particolari, applicando le stesse condizioni assicurative previste per le persone non detenute assicurate con la stessa forma d’assicurazione particolare presso lo stesso assicuratore (incl. disposizioni sanzionatorie in caso di inosservanza delle condizioni assicurative). La regolamentazione si ispira nel principio a quella esistente per i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione secondo l’articolo 82a della legge sull’asilo (LAsi)27.

Art. 4b cpv. 3

Il Consiglio federale può disciplinare a livello di ordinanza le modalità e i criteri secondo cui limitare la scelta dell’assicuratore o della forma d’assicurazione. Ai fini di un’assistenza sufficiente e qualitativamente ineccepibile appare necessaria una regolamentazione di delega. In ogni caso l’entità delle prestazioni prescritta per legge secondo la LAMal non può essere ridotta dalla scelta limitata della forma d’assicurazione.

26 Legge federale concernente la vigilanza sull’assicurazione sociale contro le malattie (legge sulla vigilanza sull’assicurazione malattie), LVAMal; RS 832.12).

27 RS 142.31. 11/17