Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/74: Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) (assicurazione delle persone detenute) · 17 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo
1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale
Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 202014 sul programma di legislatura 2019–2023 né nel decreto federale del 21 settembre 202015 sul programma di legislatura 2019–2023.
Il 28 aprile 2021, nel contesto dell’oggetto «Prospettive della politica svizzera in materia di droghe; rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 17.4076 Paul Rechsteiner del 12 dicembre 2017»16, il Consiglio federale ha deciso di affidare al DFI (UFSP) il mandato di estendere l’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie a tutte le persone detenute in modo da garantire la parità di trattamento medico durante il periodo di detenzione. In questo modo si assicura la parità di trattamento medico durante la privazione della libertà. Il DFI deve presentare all’Esecutivo un’apposita modifica della legge federale sull’assicurazione malattie o del diritto di esecuzione.
2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
Chi possiede una copertura assicurativa legale contro le malattie in determinati Stati UE/AELS (p. es. Austria, Germania) può perderla con l’ingresso in carcere in Svizzera. Gli Stati interessati individuano il fondamento di questa procedura nel proprio diritto nazionale o nell’interpretazione del diritto europeo di coordinamento in materia di assicurazioni sociali.
In Austria i detenuti sono coperti da un sistema assistenziale statale. L’Austria considera il trattamento medico dei detenuti un obbligo dello Stato a prestare assistenza sociale e medica secondo l’articolo 3 paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 883/200417. Pertanto questi casi non rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti relativi al coordinamento (CE) n. 883/2004 e n. 987/200918. I costi per le cure mediche delle persone detenute in Austria sono a carico dal Ministero dell’interno e i detenuti non sono più coperti dall’assicurazione malattie obbligatoria legale.
In Germania dal momento della detenzione i detenuti hanno diritto all’assistenza sanitaria secondo le leggi penali dei singoli Länder. In sostanza le prestazioni sono garantite gratuitamente nella stessa misura prevista per le persone coperte dall’assicurazione malattie legale. I detenuti sono quindi assicurati contro le malattie per la durata della detenzione. Il fondamento è il paragrafo 16 comma 1 periodo 1 numero 4 del codice di sicurezza sociale tedesco (Sozialgesetzbuch, SGB) libro V19, secondo cui il diritto delle persone assicurate alle prestazioni è sospeso se queste si trovano in stato di detenzione preventiva, se sono in arresto provvisorio ai sensi del paragrafo 126a del codice di procedura penale (Strafprozeßordnung, StPO)20 o se nei loro confronti viene eseguita una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà, nella misura in cui gli assicurati, in quanto detenuti, hanno diritto all’assistenza sanitaria ai sensi
14 FF 2020 1565.
15 FF 2020 7365.
16 Rapporto consultabile all’indirizzo: https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2017/20174076/Bericht%20BR%20I.pdf.
17 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 166, del 30.4.2004, pag. 1, nella versione vincolante per la Svizzera ai sensi dell’allegato II ALC e dell’appendice 2 dell’allegato K AELS. Una versione consolidata non vincolante del regolamento è pubblicata nella RS 0.831.109.268.1.
18 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1, nella versione vincolante per la Svizzera ai sensi dell’allegato II ALC e dell’appendice 2 dell’allegato K AELS. Una versione consolidata non vincolante del regolamento è pubblicata nella RS 0.831.109.268.11.
19 SGB, libro quinto (V) - Assicurazione malattie legale - del 20 dicembre 1988, BGBI I, pag. 2477.
20 StPO nella versione di pubblicazione del 7 aprile 1987, BGBl. I pag. 1074. 6/17