Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/74: Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) (assicurazione delle persone detenute) · 17 pagine
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che sono in una situazione di privazione della libertà nella procedura ordinaria di esecuzione delle pene e delle misure, saranno annoverati anche coloro che si trovano in detenzione preventiva e di sicurezza, in detenzione amministrativa o in arresto provvisorio. Saranno invece escluse le persone in semiprigionia. Nella maggior parte dei casi, infatti, queste persone sono domiciliate in Svizzera e possono recarsi dal medico quando non si trovano in carcere. A loro continuerà a essere consentita la libera scelta dell’assicuratore e dei fornitori di prestazioni.
Secondo le cifre dell’Ufficio federale di statistica (UST) degli anni 2015–2018 e quelle dei Cantoni di Berna e Zurigo (2019), tra il 65 e il 73 per cento dei detenuti scontano la loro pena nei primi tre mesi. Secondo un’indagine di Daniel Fink, la maggioranza delle pene detentive nel 2019 sono state pene brevi con una durata media di 90 giorni23.
Appare quindi attuabile, a livello di ordinanza, concedere alle autorità di esecuzione penale un termine di tre mesi prima di assicurare la persona detenuta, creando così un’analogia con l’articolo 3 capoverso 1 LAMal, secondo il quale per assicurarsi si hanno a disposizione tre mesi calcolati retroattivamente a partire dal giorno di acquisizione del domicilio in Svizzera. L’obbligo d’assicurazione delle persone non domiciliate in Svizzera ai sensi dell’articolo 3 capoverso 3 lettera c AP-LAMal24 decorre dal primo giorno di detenzione e termina il giorno del rilascio. L’assicurazione non deve essere stipulata già il primo giorno di detenzione, ma retroattivamente al massimo entro tre mesi dal giorno dell’inizio della detenzione. In questo modo una persona che nei primi tre mesi non ha usufruito di prestazioni LAMal e nel frattempo è già stata rilasciata non deve assicurarsi. Analogamente, chi dopo il rilascio continua a essere soggetto all’obbligo d’assicurazione in virtù del proprio domicilio avrà a disposizione tre mesi per assicurarsi retroattivamente dal giorno dell’uscita dal carcere presso un assicuratore di sua scelta. La verifica del rispetto dell’obbligo d’assicurazione competerà al Cantone collocante, vale a dire il Cantone che dispone la detenzione. I Cantoni definiscono la procedura di adesione e disdetta.
3.1.3 Limitazione della libera scelta dell’assicuratore, dei fornitori di prestazioni e della
forma d’assicurazione
L’avamprogetto prevede che i Cantoni possano limitare la scelta dell’assicuratore per tutte le persone detenute. Questa proposta intende offrire ai Cantoni la possibilità di stipulare contratti quadro per questa categoria di persone con determinati assicuratori o di ricorrere a contratti già esistenti. La stipula di un tale contratto avrà carattere facoltativo sia per i Cantoni sia per gli assicuratori.
Inoltre i Cantoni potranno limitare anche la scelta dei fornitori di prestazioni e della forma d’assicurazione. La libera scelta del medico per le persone detenute si rivela essere poco proporzionata, dal momento che in molti stabilimenti penitenziari l’assistenza medica dei detenuti è prestata dal medico penitenziario. Anche il Tribunale federale nella sua giurisprudenza ritiene che in linea di principio le persone detenute non abbiano diritto alla libera scelta del medico25. Tale giurisprudenza è valida per tutti i detenuti, a prescindere dal fatto che siano assoggettati all’obbligo d’assicurazione malattie e dalla base legale di tale obbligo. In singoli casi è possibile verificare in sede giudiziaria la legittimità di tale limitazione, tenendo conto in particolare del principio di proporzionalità. Al Consiglio federale si vuole concedere la facoltà di poter disciplinare
23 D. Fink, Statistiche sulle sentenze dell’UST, 2020.
24 Avamprogetto del 2023 della legge federale sull’assicurazione malattie.
25 DTF 123 I 221 consid. II 2 b. 8/17