Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/74: Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) (assicurazione delle persone detenute) · 17 pagine
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cittadini delle altre parti contraenti, la determinazione del diritto applicabile, la ricongiunzione dei periodi assicurativi e il mantenimento dei diritti acquisiti. La presente revisione non riguarda tuttavia tali principi.
Se una persona detenuta può rimanere legalmente assicurata contro le malattie in uno Stato UE/AELS, per la durata della detenzione continua a disporre di una TEAM valida del proprio assicuratore-malattie estero. In questo modo durante la permanenza in Svizzera ha diritto a tutti i trattamenti medici necessari come se fosse assicurata in Svizzera. I costi sono assunti attraverso l’assistenza reciproca internazionale. Queste persone non sono interessate dalla presente revisione. Rimangono soggette all’obbligo d’assicurazione malattie nel rispettivo Paese di provenienza. Le persone detenute che, a causa della detenzione, perdono l’assicurazione estera, con questo avamprogetto vengono assoggettate all’obbligo d’assicurazione svizzero. La presente revisione intende evitare una lacuna assicurativa e va quindi nella direzione dell’articolo 11 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004. Le disposizioni del titolo II del regolamento relative alla determinazione della legislazione applicabile, di cui l’articolo 11 fa parte, hanno infatti come scopo non soltanto quello di evitare l’applicazione contemporanea di diverse legislazioni nazionali e le complicazioni che ne possono derivare, ma anche di evitare che le persone che rientrano nel campo di applicazione del regolamento siano private della protezione in materia di sicurezza sociale per la mancanza di una legislazione applicabile.
In passato la Svizzera è stata criticata dagli Stati limitrofi in occasione degli incontri quadrilaterali degli organi di collegamento tra Svizzera, Germania, Austria e Liechtenstein per il trattamento estremamente eterogeneo a livello cantonale riservato ai detenuti non assicurati. Questo aspetto critico può essere risolto con la revisione di legge.
6.3 Forma dell’atto
L’avamprogetto contiene importanti disposizioni legislative ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. riguardanti gli obblighi dei Cantoni in materia di attuazione ed esecuzione del diritto federale. Deve pertanto essere emanato sotto forma di legge federale che sottostà a referendum facoltativo.
6.4 Subordinazione al freno alle spese
L’avamprogetto non prevede né nuove disposizioni in materia di sussidi (che comportano spese superiori ai valori limite) né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa (implicanti spese superiori ai valori limite).
6.5 Delega di competenze legislative
L’articolo 96 LAMal conferisce al Consiglio federale la competenza di emanare disposizioni esecutive nel settore dell’assicurazione malattie sociale.
L’avamprogetto autorizza il Consiglio federale a emanare disposizioni nei seguenti ambiti.
In virtù dell’articolo 3 capoverso 3 lettera c AP-LAMal il Consiglio federale può estendere l’obbligo d’assicurazione alle persone detenute non domiciliate in Svizzera. Con questa disposizione il Consiglio federale è autorizzato a definire la cerchia di persone interessate dall’avamprogetto.