Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/74: Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) (assicurazione delle persone detenute) · 17 pagine
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e dei fornitori di prestazioni. Ai fini di un’assistenza sufficiente e qualitativamente ineccepibile appare necessaria una regolamentazione di delega. In ogni caso l’entità delle prestazioni prescritta per legge secondo la LAMal non può essere ridotta dalla scelta limitata dei fornitori di prestazioni.
Art. 49a cpv. 2 lett. c
Il Cantone che dispone la detenzione di una persona non domiciliata in Svizzera assume la quotaparte cantonale in caso di degenza di tale persona in un ospedale o una casa per partorienti. In questo modo si tiene conto del principio secondo cui il Cantone che dispone la detenzione provvede ai costi sanitari di una persona detenuta non domiciliata in Svizzera.
Art. 49a cpv. 2bis
Per le persone detenute non domiciliate in Svizzera si considera Cantone di domicilio ai sensi della LAMal il Cantone che assume la quotaparte cantonale secondo l’articolo 49a capoverso 2 lettera c. In questo modo si disciplina che il Cantone che dispone la detenzione è considerato Cantone competente, ossia Cantone di domicilio. Questo contrariamente al domicilio ai sensi dell’articolo 61 capoverso 2, che prevede il luogo del penitenziario per la determinazione della regione di premio. Questo disciplinamento ha quindi ripercussioni sugli articoli 25a capoversi 2 e 5, 27 capoverso 2, 49a capoverso 3 e 79a capoverso 1 lettera a LAMal.
Art. 65 cpv. 1ter
Per le persone detenute non domiciliate in Svizzera, la riduzione dei premi compete al Cantone che dispone la detenzione. Le disposizioni esecutive riguardanti la riduzione dei premi per le persone detenute non domiciliate in Svizzera competono alle autorità cantonali. Questa disposizione è applicabile unicamente a coloro che prima della detenzione non erano ancora soggette all’obbligo d’assicurazione malattie in Svizzera ai sensi di un’altra disposizione.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
5.1.1 Ripercussioni finanziarie
L’avamprogetto non ha ripercussioni finanziarie dirette per la Confederazione. L’articolo 66 capoverso 1 LAMal prevede che la Confederazione accordi sussidi annuali ai Cantoni per la riduzione dei premi a tenore degli articoli 65 e 65a LAMal. Il sussidio della Confederazione corrisponde al 7,5 per cento delle spese lorde dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 66 cpv. 2 LAMal). Il presente avamprogetto non prevede deroghe a tale principio. Pertanto i sussidi federali possono essere parzialmente utilizzati per la riduzione individuale dei premi concessa dai Cantoni. Questo utilizzo avviene secondo la chiave di ripartizione prevista nell’articolo 66 capoverso 3 LAMal e l’articolo 3 dell’ordinanza concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie (ORPM; RS 832.112.4).