Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/74: Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) (assicurazione delle persone detenute) · 17 pagine

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Art. 7 cpv. 9

Questa disposizione intende disciplinare il rapporto assicurativo tra la persona detenuta e l’assicuratore. Se il Cantone nel quale una persona è detenuta limita la scelta dell’assicuratore secondo l’articolo 4b per la durata della detenzione, il rapporto assicurativo con l’assicuratore precedente termina con la detenzione. Il nuovo rapporto per il detenuto termina con il rilascio. Questa disposizione vale come lex specialis rispetto all’articolo 7 capoverso 5 LAMal. L’assicuratore precedente deve informare il nuovo assicuratore del cambiamento dovuto alla detenzione. La persona rilasciata, il cui rapporto assicurativo è terminato ai sensi dell’articolo 7 capoverso 9, può assicurarsi presso un assicuratore di sua scelta entro tre mesi, con effetto retroattivo al giorno del rilascio. Avrà altresì la possibilità di scegliere una forma particolare d’assicurazione secondo gli articoli 93–101a OAMal. Il Consiglio federale potrà stabilire le condizioni alle quali avviene il cambiamento d’assicuratore nel caso di trasferimento di una persona detenuta in un altro Cantone.

Per tener conto del fatto che la maggior parte dei detenuti è rilasciata dopo meno di 90 giorni, si propone di concedere, a livello di ordinanza, alle autorità di esecuzione penale un termine di tre mesi prima di assicurare la persona detenuta, creando così un’analogia con l’articolo 3 capoverso 1 LAMal. L’obbligo d’assicurazione delle persone non domiciliate in Svizzera ai sensi dell’articolo 3 capoverso 3 lettera c AP-LAMal28 decorre dal primo giorno di detenzione e termina il giorno del rilascio. L’assicurazione non deve essere stipulata già il primo giorno di detenzione, ma al massimo entro tre mesi con effetto retroattivo al giorno dell’inizio della detenzione. In questo modo una persona che nei primi tre mesi non ha usufruito di prestazioni LAMal e nel frattempo è già stata rilasciata non deve assicurarsi. Analogamente, chi dopo il rilascio continua a essere soggetto all’obbligo d’assicurazione in virtù del proprio domicilio avrà a disposizione tre mesi per assicurarsi retroattivamente dal giorno dell’uscita dal carcere presso un assicuratore di sua scelta.

Art. 25a cpv. 5, terzo periodo

Per le persone detenute non domiciliate in Svizzera è previsto che il Cantone che dispone la detenzione assuma il finanziamento residuo in caso di necessità di cure. In questo modo si tiene conto del principio secondo cui il Cantone che dispone la detenzione provvede ai costi sanitari di una persona detenuta non domiciliata in Svizzera. Questo vale anche per i costi sanitari che insorgono al di fuori del Cantone competente.

Art. 41 cpv. 5

Questa disposizione consente ai Cantoni di limitare la scelta dei fornitori di prestazioni per le persone detenute per la durata della detenzione. Si tratta di una procedura in linea con la giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui i detenuti in linea di principio non hanno diritto alla libera scelta del medico29. Il catalogo delle prestazioni della LAMal non è interessato da questa disposizione. Gli assicuratori possono proporre una forma particolare d’assicurazione con scelta limitata dei fornitori di prestazioni riservata alle persone detenute. Questa possibilità ha il pregio di mantenere contenuto l’onere amministrativo per assicuratori e Cantoni. Per ragioni di costi, qualsiasi agevolazione in questo ambito è ben accetta. Il Consiglio federale può disciplinare a livello di ordinanza le modalità e i criteri secondo cui limitare la scelta dell’assicuratore

28 Avamprogetto del 2023 della legge federale sull’assicurazione malattie.

29 DTF 123 I 221 consid. II 2 b. 12/17