Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/94: Modifica delle ordinanze nell’ambito del diritto alimentare e dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 5 pagine

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Contesto

La presente modifica dell’ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID, RS 817.022.16) attua la mozione Nicolet 19.4083 «Garantire ai consumatori che sia chiaramente indicato il paese di provenienza delle derrate alimentari prodotte o preparate all’estero», trasmessa dal Parlamento. Il progetto contiene inoltre modifiche necessarie per l’attuazione della mozione CSEC-S 20.4267 «Dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati» e, infine, adegua al diritto dell’UE le disposizioni in materia di caratterizzazione del vino.

Situazione iniziale

Il 17 marzo 2022 il Parlamento ha trasmesso la mozione Nicolet 19.4083 «Garantire ai consumatori che sia chiaramente indicato il paese di provenienza delle derrate alimentari prodotte o preparate all’estero», che viene attuata con le presenti modifiche di ordinanza.

Per attuare la mozione CSEC-S 20.4267 «Dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati», trasmessa dal Parlamento, sono necessarie soprattutto modifiche all’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr; RS 817.02) (cfr. i rispettivi commenti alla modifica dell’ODerr), tuttavia, anche l’OID deve essere modificata in alcuni punti.

Per il vino sono necessarie modifiche delle prescrizioni di caratterizzazione dei vini sulla base dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea (CE) sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo, RS 0.916.026.81), che comportano principalmente modifiche all’ordinanza del DFI sulle bevande (RS 817.022.12); tuttavia, sono necessarie modifiche anche al presente progetto.

Contenuto del progetto

Con le presenti modifiche devono essere dichiarati gli ingredienti che costituiscono il 50 per cento o più di una derrata alimentare e non provengono dal Paese di produzione della stessa. Per gli ingredienti di origine animale, la dichiarazione è obbligatoria a partire dal 20 per cento (attuazione della mozione 19.4083).

L’elenco delle informazioni obbligatorie che devono essere fornite sulle derrate alimentari preimballate al momento della consegna ai consumatori viene completato dal nuovo obbligo di dichiarazione dei metodi di produzione (cfr. la modifica dell’ODerr in attuazione della mozione 20.4267), e questa modifica richiede l’adeguamento di alcune disposizioni.

Sulla base del necessario adeguamento alla normativa europea, per il vino non vi saranno più eccezioni riguardo alla dichiarazione del valore nutritivo.

L’attuazione della mozione 19.4083 non ha alcun impatto significativo; le ripercussioni delle altre modifiche sono invece illustrate nei commenti delle rispettive ordinanze.