Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/94: Modifica delle ordinanze nell’ambito del diritto alimentare e dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 5 pagine

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6.2 Ripercussioni per l’economia

La modifica dell’articolo 16 ha come scopo l’armonizzazione del diritto svizzero con quello dell’UE, e ciò agevola lo scambio di merci tra i mercati, permettendo a entrambi di effettuare caratterizzazioni secondo prescrizioni unitarie. È lecito aspettarsi un certo onere iniziale, visto che sono più numerosi i casi in cui deve essere indicata la provenienza degli ingredienti. Tuttavia, la possibilità di indicare una regione geografica più ampia offre il vantaggio di non dover modificare la caratterizzazione nel caso in cui il Paese di provenienza di un fornitore cambi all’interno di tale regione. Il periodo transitorio di due anni (cfr. art. 45b) permette di tenere conto degli interessi dei soggetti interessati dall’obbligo di caratterizzazione.

Le ripercussioni derivanti dalle modifiche dell’ODerr e dell’ordinanza del DFI sulle bevande sono illustrate nei rispettivi commenti.

6.3 Ripercussioni per la società

Il progetto non ha ripercussioni per la società. Le ripercussioni derivanti dalle modifiche dell’ODerr e dell’ordinanza del DFI sulle bevande sono illustrate nei rispettivi commenti.

7 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La presente modifica è compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera, in particolare con l’Accordo agricolo.

Allegato: Progetto