Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/94: Modifica delle ordinanze nell’ambito del diritto alimentare e dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 5 pagine

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di origine animale e 50 % per le altre derrate alimentari). Restano inalterate le condizioni generali per la protezione dall’inganno ai sensi dell’articolo 18 della legge sulle derrate alimentari (RS 817.0) e dell’articolo 12 ODerr.

Ulteriori modifiche riguardano l’attuazione della mozione 20.4267 e la dichiarazione del valore nutritivo per il vino, che deve essere adattata al diritto UE.

5 Commento ai singoli articoli

Art. 3 cpv. 1 lett. jbis e art. 4 cpv. 6

L’elenco delle indicazioni obbligatorie che devono essere fornite sulle derrate alimentari preimballate al momento della consegna ai consumatori sarà completato dal nuovo obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 36 capoverso 1 lettera j e k (cfr. la modifica dell’ODerr) e deve figurare nel campo visivo principale. Ciò garantisce che le informazioni rilevanti siano immediatamente visibili ai consumatori. Per campo visivo principale si intende, analogamente all’UE (cfr. art. 2 par. 2 lett. l del regolamento [UE] 1169/2011), il campo visivo di un imballaggio più probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell’acquisto e che permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto e, eventualmente, il suo marchio di fabbrica. Se l’imballaggio ha diverse parti principali del campo visivo, la parte principale del campo visivo è quella scelta dall’operatore del settore alimentare.

Art. 16

L’articolo viene adattato ai requisiti dell’attuazione della mozione 19.4083 (modifica del cpv. 1 lett. b e aggiunta di un nuovo cpv. 4) e strutturato in modo leggermente differente (i cpv. 2 e 3 vengono invertiti, in quanto il requisito di cui al cpv. 3 si applica ai cpv. 1 e 2).

Cpv. 1 lett. b: in base al diritto anteriore, per poter indicare il Paese di provenienza di un ingrediente devono essere soddisfatte le due condizioni seguenti: parte dell’ingrediente nel prodotto finito è pari o superiore al 50 per cento in massa (lett. a) e una presentazione del prodotto induce a pensare che tale ingrediente abbia una provenienza diversa (lett. b). Ora il Paese di provenienza dell’ingrediente deve essere indicato se la parte di tale ingrediente nel prodotto finito è pari o superiore al 50 per cento in massa e la provenienza dell’ingrediente non coincide con il Paese di produzione della derrata alimentare (modifica della lett. b) [la lett. a corrisponde al diritto anteriore]). Il capoverso 3, che specifica la quantità per gli ingredienti di origine animale, rimane invariato, ma diventa capoverso 2.

Il capoverso 2 del diritto anteriore diventa capoverso 3 (senza alcuna modifica di contenuto), in quanto si applica anche all’indicazione di provenienza per gli ingredienti di origine animale.

Cpv. 4: poiché l’indicazione della provenienza degli ingredienti è ora obbligatoria in un numero maggiore di casi, le sue modalità di indicazione vengono ampliate; la lettera a consente di specificare una regione geografica più ampia (ad es. Europa, Sudamerica, ecc.), mentre le lettere b e c consentono, da un lato, l’indicazione negativa «non UE» prevista dall’articolo 2 lettera a punto i del regolamento di esecuzione (UE) 2018/7753 e, dall’altro, l’indicazione «non Europa», poiché la Svizzera non fa parte dell’UE. La lettera d corrisponde alla frase esplicativa in forma negativa, che afferma che l’ingrediente non proviene dal Paese di produzione della derrata alimentare, come previsto anche dall’articolo 2 lettera b del regolamento di esecuzione (UE) 2018/775. La formulazione di questa frase è aperta e può essere espressa in modo diverso, purché sia chiara per i consumatori. Come nel diritto UE, non è prevista la semplice indicazione negativa «non [Paese]». Le uniche indicazioni di provenienza dell’ingrediente in forma negativa sono le possibilità previste alle lettere b–d del presente articolo. Le modifiche rappresentano un avvicinamento alle disposizioni dell’UE (v. commento al n. 4) e non solo consentono di ridurre gli ostacoli al commercio esistenti da anni, ma offrono anche una soluzione pragmatica per i casi in cui, ad esempio, la provenienza di un ingrediente cambia in base alla partita.

Il capoverso 5 corrisponde al precedente capoverso 4 senza alcuna modifica di contenuto.

Art. 45b

Per l’attuazione delle nuove disposizioni è previsto un periodo transitorio di due anni.

Allegato 9 n. 20

Il n. 20 viene leggermente modificato per adeguarlo alla formulazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, pertanto, per il vino deve essere indicata una dichiarazione del valore nutritivo ai sensi degli articoli 69–71 dell’ordinanza del DFI sulle bevande.

6 Ripercussioni

6.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni, i Comuni e l’economia

Il progetto non ha ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni, i Comuni e l’economia. Le ripercussioni derivanti dalle modifiche dell’ODerr e dell’ordinanza del DFI sulle bevande sono illustrate nei rispettivi commenti.

3 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione, del 28 maggio 2018, recante modalità di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento, GU L 132 del 20.5.2019, pag. 31.