Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/94: Modifica delle ordinanze nell’ambito del diritto alimentare e dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 5 pagine
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Commento
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
Il 17 marzo 2022 il Parlamento ha approvato la mozione Nicolet 19.4083 «Garantire ai consumatori che sia chiaramente indicato il paese di provenienza delle derrate alimentari prodotte o preparate all’estero», che incarica il Consiglio federale di modificare la legislazione in modo tale da garantire che le derrate alimentari fabbricate o preparate all’estero e i loro ingredienti siano caratterizzate con una dichiarazione chiara del Paese di provenienza. Per soddisfare la proposta e allo stesso tempo garantirne la fattibilità tenendo conto degli obblighi della Svizzera in materia di diritto commerciale, viene creato per tutte le derrate alimentari uno specifico obbligo di dichiarazione per gli ingredienti e non solo per quelli fabbricati all’estero. L’articolo 16 OID nella sua versione attuale non crea la trasparenza auspicata dalla mozione, in quanto l’indicazione della provenienza degli ingredienti non è obbligatoria per le derrate alimentari con una presentazione neutra. Di conseguenza, i consumatori spesso non ricevono alcuna informazione sulla provenienza dell’ingrediente, a prescindere dalla sua rilevanza ponderale e dal suo potenziale di inganno rispetto a una provenienza diversa dal Paese di produzione.
Il 16 giugno 2021 il Parlamento ha approvato la mozione CSEC-S 20.4267 «Dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati», per la cui attuazione è necessario innanzitutto una modifica dell’ODerr, ma anche, in parte, dell’OID.
L’ordinanza va quindi adattata al diritto dell’UE in materia di dichiarazione del vino sulla base dell’Accordo agricolo (oltre alle modifiche necessarie a tal fine nell’ordinanza del DFI sulle bevande).
1.2 Interventi parlamentari
Il progetto attua le mozioni Nicolet 19.4083 «Garantire ai consumatori che sia chiaramente indicato il paese di provenienza delle derrate alimentari prodotte o preparate all’estero» e 20.4267 «Dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati».
2 Procedura di consultazione
Le modifiche proposte saranno oggetto di consultazione ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera d della legge sulla procedura di consultazione (RS 172.061).
3 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
Il diritto dell’UE contiene una disposizione corrispondente al nuovo articolo 16 OID (v. il commento al n. 4).
4 La nuova normativa proposta
Nel settembre 2023, in occasione di una tavola rotonda con i rappresentanti dell’industria, dei consumatori, del commercio al dettaglio, dell’artigianato e dei Cantoni, sono state discusse diverse opzioni per l’attuazione della mozione citata nella sezione 1.1. Nell’ambito di queste discussioni è stata messa a punto una soluzione pragmatica e applicabile che migliora la trasparenza sulla provenienza degli ingredienti: si è deciso che è necessario o auspicabile avvicinarsi al regolamento UE, in particolare all’articolo 26 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1169/20111 o al regolamento di esecuzione (UE) 2018/7752. Visto l’ampio margine di interpretazione dell’espressione «ingrediente primario» utilizzata nella legislazione dell’UE, l’obbligo di dichiarazione qui proposto dovrebbe concentrarsi sugli ingredienti rispetto alla composizione quantitativa del prodotto. Gli ingredienti di origine animale sono considerati rilevanti rispetto alla quantità totale se costituiscono il 20 per cento o più in massa del prodotto finito. Per tutti gli altri ingredienti, la percentuale rispetto al prodotto finito è del 50 per cento in massa.
Le modalità di indicazione della provenienza degli ingredienti sono ora più flessibili: ad esempio, è possibile specificare una regione geografica più ampia (come nell’ordinanza previgente per l’indicazione volontaria della provenienza degli ingredienti) e inoltre si possono utilizzare anche diciture negative (ad es. «non UE», «non Europa» oppure «[nome dell’ingrediente] non proviene/non provengono da [nome del Paese di produzione]»). Sebbene tali diciture siano meno precise di una chiara indicazione della provenienza, migliorano comunque la trasparenza, chiarendo che l’ingrediente non proviene dal luogo in cui la derrata alimentare è stata fabbricata, cosa che i consumatori sarebbero indotti a pensare in mancanza di ulteriori informazioni.
L’articolo 16 OID viene pertanto modificato in modo che l’obbligo di indicare la provenienza di un ingrediente non dipenda più dalla presentazione del prodotto, ma dalla quantità di ingredienti utilizzati (20 % per le derrate alimentari
1 Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) 608/2004 della Commissione, GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2283, GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1.
2 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione, del 28 maggio 2018, recante modalità di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento, GU L 132 del 20.5.2019, pag. 21. 3/5