Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/94: Modifica delle ordinanze nell’ambito del diritto alimentare e dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 5 pagine
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Commento
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
Nel giugno 2021 il Parlamento ha approvato la mozione della CSEC-S 20.4267 «Dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati», che chiede l’introduzione di un obbligo di caratterizzazione per i prodotti vegetali e animali realizzati con metodi di produzione vietati in Svizzera. Al fine di attuare la mozione, con decisione del 5 aprile 2023, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell’interno (DFI) di elaborare proposte di regolamentazione per i requisiti di dichiarazione per il foie gras, le cosce di rana ottenute senza stordimento degli animali, altri prodotti di origine animale ottenuti con interventi dolorosi ed effettuati senza anestesia e per l’uso di alcuni prodotti fitosanitari vietati in Svizzera nelle derrate alimentari di origine vegetale. I nuovi obblighi di caratterizzazione devono essere chiaramente definibili, conformi al diritto internazionale e attuabili. Per garantirne l’attuabilità, è stato stabilito, tra l’altro, che il DFI crei un elenco dei Paesi che vietano i metodi di produzione e applicazione soggetti a obbligo di caratterizzazione.
Tale elenco dei Paesi viene creato con la presente ordinanza.
2 Procedura di consultazione
Le modifiche proposte saranno oggetto di consultazione ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera d della legge sulla procedura di consultazione (RS 172.061).
3 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
Gli obblighi di caratterizzazione proposti nell’ODerr non esistono né nel diritto dell’UE, né nei Paesi extra-UE, pertanto non esiste neanche un sistema con tali elenchi di Paesi.
4 Punti essenziali del progetto
4.1 La nuova normativa proposta
Per chiarire in quali casi i prodotti animali e vegetali ottenuti con determinati metodi devono essere caratterizzati e in quali no, il Consiglio federale ha autorizzato il DFI a creare un’ordinanza contenente l’elenco dei Paesi in cui i metodi in questione sono vietati (cfr. art. 36 cpv. 5 ODerr). Questa ordinanza elenca i Paesi la cui legislazione vieta i metodi di produzione con obbligo di caratterizzazione, tuttavia, al momento della sua entrata in vigore, gli elenchi non conterranno ancora alcuna voce, visto che i Paesi saranno inseriti su richiesta (cfr. art. 6 cpv. 1). Per questo motivo, per l’applicazione dell’obbligo di caratterizzazione è previsto un periodo transitorio di due anni (cfr. art. 95c ODerr).
4.2 Attuazione
La creazione dell’elenco dei Paesi è di competenza del DFI; tuttavia essa al momento non include ancora nessuna voce, poiché sono necessari chiarimenti di ampia portata (v. i commenti al n. 7.1) per i quali il DFI, e in particolare l’USAV, hanno bisogno di risorse supplementari.
5 Commento ai singoli articoli
Art. 1 Elenco dei Paesi per la carne bovina
Secondo l’allegato 2 ODerr, la carne bovina, intera o in pezzi, fresca o trasformata, deve essere contrassegnata con la dicitura «Prodotta con interventi dolorosi senza ricorso all’anestesia» se esiste la possibilità che l’animale da cui è stata ottenuta la carne sia stato decornato senza anestesia. Se in un Paese la legislazione vieta il metodo di produzione corrispondente, il Paese sarà incluso nell’allegato 1 dell’elenco dei Paesi. Se il prodotto specifico è effettivamente prodotto in conformità al diritto di quel Paese, non è necessario apporre la suddetta dicitura (cfr. art. 36 cpv. 5 ODerr).
Art. 2 Elenco dei Paesi per la carne suina
Secondo l’allegato 2 ODerr, la carne suina, intera o in pezzi, fresca o trasformata, deve essere contrassegnata con la dicitura «Prodotta con interventi dolorosi senza ricorso all’anestesia» se esiste la possibilità che l’animale da cui è stata ottenuta la carne ha subito la castrazione, l’accorciamento della coda o la resezione dei denti senza anestesia. Se in un Paese la legislazione vieta il metodo di produzione corrispondente, il Paese sarà incluso nell’allegato 2 dell’elenco dei Paesi. Se il prodotto specifico è effettivamente prodotto in conformità alla legislazione di quel Paese, non è necessario apporre la suddetta dicitura (cfr. art. 36 cpv. 5 ODerr).