Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/94: Modifica delle ordinanze nell’ambito del diritto alimentare e dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 5 pagine
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Art. 3 Elenco dei Paesi per la carne di pollo e di tacchino e per le uova
Secondo l’allegato 2 ODerr, la carne di pollo e di tacchino, intera o in pezzi, fresca o trasformata, deve essere contrassegnata con la dicitura «Prodotta con interventi dolorosi senza ricorso all’anestesia» se esiste la possibilità che l’animale da cui sono state ottenute la carne o le uova sia stato sottoposto al taglio del becco senza anestesia. Se in un Paese la legislazione vieta il metodo di produzione corrispondente, il Paese sarà incluso nell’allegato 3 dell’elenco dei Paesi. Se il prodotto specifico è effettivamente prodotto in conformità alla legislazione di quel Paese, non è necessario apporre la suddetta dicitura (cfr. art. 36 cpv. 5 ODerr).
Art. 4 Elenco dei Paesi per le cosce di rana
Secondo l’allegato 2 ODerr, le cosce di rana devono essere contrassegnate con la dicitura «Ottenute con interventi dolorosi senza ricorso all’anestesia» se sono state ottenute senza stordimento degli animali. Se in un Paese la legislazione vieta il metodo di produzione corrispondente, il Paese sarà incluso nell’allegato 4 dell’elenco dei Paesi. Se il prodotto specifico è effettivamente prodotto in conformità alla legislazione di quel Paese, non è necessario apporre la suddetta dicitura (cfr. art. 36 cpv. 5 ODerr).
Art. 5 Elenco dei Paesi per le derrate alimentari di origine vegetale
Secondo l’allegato 2 ODerr, le derrate alimentari di origine vegetale non trasformate devono essere contrassegnate con la dicitura «Proviene da un Paese in cui possono essere utilizzati prodotti fitosanitari classificati come pericolosi a livello internazionale» se il Paese di origine della derrata alimentare non vieta l’utilizzo di uno dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato III della Convenzione di Rotterdam concernente la procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (RS 0.916.21) o nella Convenzione sulla procedura dell’assenso preliminare in conoscenza di causa per determinati prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (ordinanza PIC 814.82) nell’appendice 2 (identica all’allegato III della Convenzione). Se in un Paese la legislazione vieta l’utilizzo di tale prodotto fitosanitario, il Paese sarà incluso nell’allegato 5 dell’elenco dei Paesi. Se il prodotto specifico è effettivamente fabbricato in conformità alla legislazione di quel Paese, non è necessario apporre la suddetta dicitura.
Art. 6 Aggiornamento dell’elenco dei Paesi
I Paesi vengono inclusi negli elenchi solo su richiesta: chi desidera importare da un determinato Paese prodotti soggetti all’obbligo di caratterizzazione deve contattare l’autorità competente, la quale effettua i chiarimenti necessari. Se da questi risulta che i metodi con obbligo di caratterizzazione sono vietati nel Paese in questione, quest’ultimo sarà incluso negli elenchi. Gli elenchi vengono rivisti ogni due anni.
Art. 7 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore insieme alla modifica dell’ODerr, ma inizialmente non conterrà nessuna voce, visto che sono necessari chiarimenti di ampia portata che richiedono dapprima risorse supplementari (v. commenti al n. 5.2).
Allegati 1–5
Gli allegati conterranno i Paesi in cui sono vietati i metodi di fabbricazione o di applicazione soggetti a obbligo di caratterizzazione.
6 Ripercussioni
6.1 Ripercussioni per la Confederazione
Il DFI (USAV) è responsabile della creazione e della gestione degli elenchi dei Paesi, e ciò comporterà un onere supplementare. Le risorse necessarie a tale scopo saranno compensate internamente.
6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna
L’ordinanza sull’elenco dei Paesi non ha ripercussioni specifiche per i Cantoni, i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna. Le ripercussioni per i Cantoni degli obblighi di caratterizzazione previsti dall’ODerr e che costituiscono la base dell’ordinanza sull’elenco dei Paesi sono illustrati nel commento relativo alle modifiche dell’ODerr.
6.3 Ripercussioni per l’economia
L’ordinanza sull’elenco dei Paesi serve a chi importa prodotti potenzialmente soggetti all’obbligo di caratterizzazione per verificare se essi debbano essere caratterizzati o meno.
6.4 Ripercussioni per la società
L’ordinanza sull’elenco dei Paesi non ha ripercussioni per la società. Le ripercussioni per la società degli obblighi di caratterizzazione previsti dall’ODerr e che costituiscono la base dell’ordinanza sull’elenco dei Paesi sono illustrati nel commento relativo alle modifiche dell’ODerr. 4/5