Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/94: Modifica delle ordinanze nell’ambito del diritto alimentare e dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 5 pagine
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6.5 Ripercussioni per l’ambiente
L’ordinanza sull’elenco dei Paesi non ha ripercussioni per l’ambiente. Le ripercussioni per l’ambiente degli obblighi di caratterizzazione previsti dall’ODerr e che costituiscono la base dell’ordinanza sull’elenco dei Paesi sono illustrati nel commento relativo alle modifiche dell’ODerr.
7 Aspetti giuridici
7.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
La compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera degli obblighi di caratterizzazione che costituiscono la base dell’ordinanza sull’elenco dei Paesi sono illustrati nel commento relativo alle modifiche dell’ODerr.
7.2 Forma dell’atto
L’ordinanza sull’elenco dei Paesi si basa sull’articolo 36 capoverso 5 ODerr.