Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine
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Sezione VI – Adeguata verifica in materia fiscale per i nuovi conti di entità
La sezione VI comprende gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale per i nuovi conti di entità. Le condizioni alle quali un’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione può in questi casi fare ricorso a procedure antiriciclaggio per la determinazione delle persone che esercitano il controllo sono state integrate nello SCC. Viene stabilito che le procedure antiriciclaggio devono essere conformi alle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) adottate nel 2012, tra cui in particolare le Raccomandazioni 10 e 25. Viene inoltre chiarito che, se un’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non è obbligata per legge ad adottare procedure antiriciclaggio conformi alle raccomandazioni del GAFI del 2012, l’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione dovrà adottare «procedure sostanzialmente analoghe». Lo SCC non contiene ulteriori considerazioni che precisano quali procedure siano «sostanzialmente analoghe».
Le procedure antiriciclaggio svizzere corrispondono alle raccomandazioni del GAFI del 2012. Di conseguenza, le istituzioni finanziarie svizzere tenute alla comunicazione applicano le procedure antiriciclaggio svizzere sulla base di un corrispondente obbligo giuridico in caso di assoggettamento alla legge del 10 ottobre 199724 sul riciclaggio di denaro (LRD) oppure come procedure «sostanzialmente simili» negli altri casi.
Sezione VII – Regole supplementari di adeguata verifica in materia fiscale
La sezione VII contiene ulteriori regole concernenti gli obblighi generali di adeguata verifica. Dal momento che lo SCC prescrive che le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione devono ottenere autocertificazioni per tutti i nuovi conti e confermarne la ragionevolezza, nel caso in cui un’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non possa, per circostanze straordinarie, ottenere un’autocertificazione valida, non è prevista alcuna possibilità suppletiva per le procedure di adempimento degli obblighi di adeguata verifica. In tal caso le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione avranno l’obbligo di determinare provvisoriamente la residenza a fini fiscali dei titolari di conto e/o delle persone che esercitano il controllo sulla base delle procedure per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica applicabili ai conti preesistenti, fino a quando l’autocertificazione non sia stata ottenuta e convalidata. Va osservato che questa non è una procedura standard e nemmeno un’alternativa all’obbligo di ottenere un’autocertificazione valida.
Sezione VIII – Definizioni
La sezione VIII contiene le definizioni utilizzate nell’allegato all’Accordo SAI Conti finanziari e la modifica di tali definizioni.
Prodotti di moneta digitale
Alcuni prodotti di moneta elettronica e le valute digitali della banca centrale che costituiscono una moneta fiduciaria digitale emessa da una banca centrale corrispondono
24 RS 955.0