Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine
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dal punto di vista funzionale a un conto bancario tradizionale e sollevano di conseguenza questioni fiscali analoghe. Per garantire condizioni di parità tra i prodotti di moneta digitale e i conti bancari tradizionali rientranti nel campo d’applicazione dello SCC e per assicurare risultati di comunicazione uniformi, sono state apportate le modifiche seguenti:
• parte A punto 9: introduzione dell’espressione «prodotto specificato di moneta elettronica», che comprende le rappresentazioni digitali di una singola moneta fiduciaria che sono emesse al ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento, rappresentate da un credito nei confronti dell’emittente denominato nella stessa moneta fiduciaria, che sono accettate da una persona fisica o giuridica diversa dall’emittente e che, in conformità alle normative cui è soggetto l’emittente, sono rimborsabili al valore nominale per la stessa moneta fiduciaria su richiesta del detentore del prodotto. È prevista un’eccezione per i prodotti creati al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi su istruzioni di un cliente e che non possono essere utilizzati per la conservazione del valore;
• parte A punto 10: introduzione dell’espressione «valuta digitale della banca centrale», che designa qualsiasi valuta ufficiale di una Giurisdizione emessa in forma digitale da una banca centrale;
• parte A punto 5: modifica della definizione «istituzione di deposito» per includere i fornitori di moneta elettronica che non sono già istituzioni di deposito ai sensi della definizione attuale e che sono rilevanti dal punto di vista dello SCC perché detengono prodotti di moneta elettronica specificati o valute digitali della banca centrale;
• parte B punto 1 lettera a: aggiunta della definizione dell’espressione «istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione», per chiarire che una banca centrale che detiene valute della banca centrale in nome di cosiddette entità non finanziarie («non-financial entity», NFE) o persone fisiche non è esclusa dal campo d’applicazione dello SCC. L’espressione «NFE» è definita nella sezione VIII parte D punto 7 dello SCC. Si tratta di entità che non sono istituzioni finanziarie;
• parte C punto 2: modifica della definizione dell’espressione «conto di deposito» per includere i conti che rappresentano prodotti specificati di moneta elettronica e valute della banca centrale detenuti per i clienti; e
• parte C punto 17 lettera ebis: aggiunta di una nuova categoria di conti esclusi per rimuovere dal campo d’applicazione i prodotti di moneta digitale a basso rischio alla luce del limitato valore monetario immagazzinato, ossia i prodotti specificati di moneta elettronica, la cui media mobile del saldo o del valore aggregato a 90 giorni di conto di fine giornata non ha superato i 10 000 dollari americani durante un qualsiasi periodo consecutivo di 90 giorni.
Copertura dei derivati collegati alle cripto-attività e delle entità di investimento che investono in cripto-attività
Parte A punto 6
Oltre alla transazione e alla detenzione diretta di cripto-attività, gli investitori possono anche investire in cripto-attività tramite fondi e altri veicoli di gestione patrimoniale il cui scopo è acquisire e detenere cripto-attività rilevanti a fini di investimento. In questo