Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine

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Il primo considerando conferma che gli Stati dei firmatari sono parti della Convenzione sull’assistenza amministrativa o territori contemplati dalla Convenzione sull’assistenza amministrativa. Questo è un presupposto per poter sottoscrivere l’Accordo SAI Criptoattività.

Il secondo e il terzo considerando fungono da introduzione e chiariscono che lo scopo dell’Accordo SAI Cripto-attività consiste nel contrastare l’evasione e la frode fiscale nonché nel migliorare il rispetto degli obblighi fiscali.

Il quarto considerando contiene assicurazioni secondo cui il diritto degli Stati dei firmatari impone o dovrebbe imporre ai prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione di comunicare informazioni concernenti cripto-attività rilevanti, conformemente alla portata degli scambi definita alla sezione 2. Quest’ultima formulazione consente la sottoscrizione dell’Accordo SAI Cripto-attività prima che uno Stato disponga delle legislazioni necessarie per attuare il CARF.

Il quinto considerando contiene l’indicazione secondo cui le future modifiche del CARF verranno attuate e la definizione di CARF farà riferimento alla versione aggiornata (cfr. art. 12c AP-LSAI).

Come mostra l’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari, questa procedura ha il vantaggio di garantire l’attuazione uniforme dello standard per lo scambio automatico di informazioni nei confronti di tutti gli Stati partner. Qualora non dovessero riguardare il contenuto dell’Accordo SAI Cripto-attività, le modifiche dello standard potranno essere aggiornate nel diritto nazionale senza dover rinegoziare numerosi accordi. I prestatori di servizi per le cripto-attività interessati potranno di conseguenza adottare lo stesso standard nei confronti di tutti gli Stati partner dell’Accordo SAI Cripto-attività. Le modifiche dello standard non comportano la necessità di dover applicare il «vecchio» standard nel caso di clienti di determinati Paesi e il «nuovo» standard nel caso di clienti di altri Paesi. Come mostra l’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari, esistono meccanismi volti a impedire una diversa attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni e ad assicurare parità di condizioni nel caso in cui gli Stati partner non dovessero aggiornare contemporaneamente le modifiche allo standard nel proprio diritto nazionale. L’OCSE è l’istanza competente per le decisioni relative alle modifiche del CARF. Si assicura in tal modo l’esistenza di un largo consenso su scala internazionale per tali modifiche e si potrà di conseguenza presupporre l’applicazione effettiva di tali modifiche. Inoltre, il Forum globale è stato incaricato di monitorare l’attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni. Come l’Accordo SAI Conti finanziari, anche l’Accordo SAI Cripto-attività prevede infine che una parte possa sospendere lo scambio di informazioni ai sensi dell’Accordo SAI Cripto-attività verso uno Stato partner se esiste o è esistita una non conformità significativa da parte di tale Stato partner rispetto all’Accordo SAI Cripto-attività (cfr. sezione 7 parti 5 e 6). Come stabilisce espressamente l’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari, la mancata conformità alla modifica dello standard per lo scambio automatico di informazioni nel diritto nazionale può giustificare una sospensione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. Si prevede che una norma analoga si applicherà anche in relazione alle modifiche del CARF.