Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine
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L’articolo 2 dell’avamprogetto del decreto federale che approva le basi di diritto internazionali (di seguito «AP-DF») disciplina la notifica (dichiarazioni) della Svizzera in virtù dell’Accordo SAI Conti finanziari o del relativo Addendum.
La tabella di marcia internazionale prevede di principio l’attuazione dal 1° gennaio 2026 con un primo scambio delle ulteriori informazioni nel 2027. Ne consegue che la notifica relativa alle legislazioni (v. lett. a) punto (i) più sopra) deve avvenire al più tardi nel dicembre 2025. L’attuazione dal 1° gennaio 2026 comporta eventualmente l’applicazione provvisoria dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari per una breve durata. In questo caso, con riserva della decisione del Consiglio federale concernente l’applicazione provvisoria secondo l’articolo 7b della legge del 21 marzo 199723 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) e dell’approvazione delle commissioni parlamentari competenti, il Consiglio federale procederà a una dichiarazione contenente indicazioni sull’applicazione provvisoria. Appena il termine di referendum sarà decorso infruttuosamente o i trattati internazionali saranno stati accettati in votazione popolare a seguito di un referendum, il Consiglio federale dichiarerà che la Svizzera dispone delle legislazioni necessarie per attuare lo SCC nella versione aggiornata (art. 2 cvp. 1 AP-DF).
L’articolo 39 capoverso 5 AP-LSAI consente al Consiglio federale di indicare gli Stati partner ai quali, in base a una richiesta corrispondente, sono autorizzati a proseguire durante un periodo di transizione specificato l’invio di informazioni senza l’applicazione o il completamento delle procedure migliorate di comunicazione e di adeguata verifica secondo la modifica dell’Accordo SAI Conti finanziari. Se viene concesso il termine transitorio, conformemente all’articolo 2 capoverso 2 dell’avamprogetto di DF che approva le basi di diritto internazionale il Consiglio federale dovrà inviare al Segretariato dell’organo di coordinamento una notifica aggiornata conformemente alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f) dell’Accordo SAI Conti finanziari.
4.2 Commento ai singoli articoli dell’aggiornamento dello standard comune di comunicazione di informazioni per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari
Sezione I – Obblighi generali di comunicazione
Parte A
La parte A ricapitola le informazioni da scambiare nell’ambito dello SCC e indica gli elementi che vengono aggiunti alle informazioni da comunicare. Ora l’obbligo di comunicazione comprende anche i punti seguenti:
• il ruolo delle persone che esercitano il controllo in relazione al titolare del conto dell’entità e il ruolo o i ruoli dei detentori di quote nel capitale di rischio in un’entità di investimento; ciò garantisce che le autorità fiscali abbiano visibilità sul ruolo svolto da una persona che esercita il controllo da un detentore di quote nel capitale di rischio rispetto all’entità, consentendo di distinguere tra persone che esercitano il controllo e detentori di quote nel capitale di rischio che detengono quote attraverso