Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine

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definizioni, la disciplina relativa ai tempi e alla modalità dello scambio di informazioni, le norme in materia di riservatezza e protezione dei dati previste dall’Accordo SAI Conti finanziari. Poiché l’Addendum entra in vigore tra tutti i firmatari, non è necessaria una nuova attivazione né un aggiornamento delle relazioni di scambio esistenti.

Par. 2

Il paragrafo 2 illustra la procedura di notifica prevista dall’Addendum, secondo cui l’autorità competente trasmette le notifiche seguenti al momento della firma dell’Addendum o appena possibile successivamente (dichiarazioni).

Lett. a

Una notifica aggiornata a norma della sezione 7 paragrafo 1 lettera a) dell’Accordo SAI Conti finanziari:

• punto (i): in cui si conferma che lo Stato delle legislazioni necessarie per attuare l’Addendum, specificando le date determinanti per l’entrata in vigore delle legislazioni. Ciò potrebbe altresì includere l’indicazione di eventuali condizioni nelle procedure legislative nazionali che potrebbero richiedere l’applicazione transitoria dell’Addendum per un periodo limitato;

• punto (ii): in cui si indica che lo Stato non dispone ancora delle legislazioni necessarie per attuare l’aggiornamento dello SCC e, pertanto, si chiede agli altri Stati il consenso a proseguire per un determinato periodo transitorio la trasmissione di informazioni senza l’applicazione o il completamento delle procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale rafforzate secondo lo SCC nella sua versione aggiornata.

L’OCSE riconosce che per alcuni Stati, in particolare quelli che hanno recentemente attuato lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari o che sono in procinto di attuarlo, non sarà possibile attuare già il 1° gennaio 2026 gli obblighi di comunicazione supplementari previsti dalla sezione 1 dell’Addendum.

Lett. b

Una notifica aggiornata conformemente alla sezione 7 parte 1 lettera f) dell’Accordo SAI Conti finanziari in cui si specifichino gli Stati da parte dei quali si accettano le richieste presentate conformemente alla sezione 2 paragrafo 2 lettera a) punto (ii) dell’Addendum.

Nei casi in cui non sia stato fornito il consenso per un periodo transitorio in conformità al meccanismo sopra descritto o tale periodo sia scaduto, l’autorità competente il cui Stato dispone delle legislazioni necessarie per attuare l’aggiornamento dello SCC del 2023 può, a seconda dei casi e in applicazione della sezione 2 paragrafo 1 dell’Addendum, avvalersi delle disposizioni esistenti previste dalla sezione 3 paragrafo 3 e dalla sezione 7 paragrafi 3 e 4 dell’Accordo SAI Conti finanziari, al fine di non inviare più le informazioni o di sospendere o denunciare lo scambio con l’altra autorità competente il cui Stato non dispone delle legislazioni necessarie per attuare lo SCC nella versione aggiornata dell’8 giugno 2023.