Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine
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3.3 Attuazione
L’attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e quella dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività sono a cura della Confederazione, mentre l’AFC continuerà a essere la piattaforma vera e propria per lo scambio di dati con gli Stati partner e con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni per quanto concerne le informazioni ricevute dall’estero. L’AFC emanerà direttive finalizzate al chiarimento delle questioni attuative degli standard per lo scambio automatico di informazioni.
Il Consiglio federale mira a un’entrata in vigore a partire dal 2026 con un primo scambio di dati nel 2027, in linea con quanto stabilito a livello internazionale.
4 Commento ai singoli articoli
4.1 Commento ai singoli articoli dell’Addendum all’Accordo multilaterale tra
autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni re-
lative a conti finanziari
Preambolo
Il preambolo illustra lo scopo dell’Addendum all’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Addendum). Esso presenta il contesto dell’Addendum, in particolare la necessità di dover ora scambiare ulteriori informazioni per tenere conto dell’aggiornamento dello SCC.
Ai fini del recepimento nel diritto svizzero, l’aggiornamento dello SCC è allegato all’Addendum e viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea federale insieme all’Addendum.
Sezione 1 – Aggiunte alle informazioni da scambiare concernenti i conti oggetto di comunicazione
La sezione 1 riporta le ulteriori informazioni da scambiare e completa in tal modo la sezione 2 dell’Accordo SAI Conti finanziari. Ciò corrisponde alla modifica della sezione 1 SCC (v. spiegazioni relative alla sezione 1 SCC). La sezione 1 dell’Addendum rappresenta la base di diritto internazionale per lo scambio di queste informazioni tra gli Stati partner.
Sezione 2 – Termini generali
Par. 1
Il paragrafo 1 stabilisce che l’Addendum entrerà in vigore tra i suoi firmatari, che costituirà parte integrante dell’Accordo SAI Conti finanziari e che le disposizioni di quest’ultimo si applicheranno per analogia all’Addendum. All’Addendum si applicano anche le