Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine
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Il sesto considerando sancisce la Convenzione sull’assistenza amministrativa come base legale internazionale che autorizza lo scambio automatico di informazioni.
Il settimo considerando chiarisce che lo scambio di informazioni avverrà su base bilaterale, ovvero dallo Stato mittente allo Stato destinatario, anche se la corrispondente intesa è multilaterale.
L’ottavo considerando contiene le garanzie relative (i) alle salvaguardie adeguate per garantire che le informazioni ricevute rimangano riservate e (ii) alle infrastrutture necessarie per uno scambio efficace.
Il nono e il decimo considerando confermano lo scopo dell’Accordo SAI Cripto-attività di migliorare l’adempimento fiscale internazionale in relazione alle cripto-attività rilevanti. Viene precisato che l’applicazione dell’Accordo SAI Cripto-attività può dipendere dal completamento positivo delle procedure legislative nazionali (p. es. l’approvazione del Parlamento). La clausola ribadisce inoltre che la conclusione dell’Accordo SAI Cripto-attività presuppone l’osservanza delle disposizioni relative alla riservatezza e alla salvaguardia dei dati e altre tutele previste, comprese le disposizioni che limitano l’uso delle informazioni scambiate in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa.
Nella sezione 2 dell’Accordo SAI Cripto-attività è definito l’obbligo di scambiare determinate informazioni ottenute conformemente alle norme applicabili in materia di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale definite nel CARF. Il termine «quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività» comprende lo standard sviluppato dall’OCSE con gli Stati del G20 per lo scambio automatico di informazioni in conformità al quadro per la comunicazione di informazioni in materia di criptoattività (inclusi i commentari dell’OCSE; sezione 1 parte 1 lettera c) dell’Accordo SAI Cripto-attività). Come per l’Accordo SAI Conti finanziari, il CARF non è direttamente integrato nell’Accordo SAI Cripto-attività, al quale comunque fa riferimento.
Ai fini del recepimento nel diritto svizzero, il CARF è allegato all’Accordo SAI Criptoattività e verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea federale insieme all’Accordo SAI Cripto-attività (si è proceduto in maniera analoga anche per lo SCC e l’Accordo SAI Conti finanziari). Nell’articolo 12c capoverso 1 AP-LSAI è inoltre stabilito che i diritti e gli obblighi dei prestatori rilevanti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione si fondano, nel quadro dell’attuazione dell’Accordo SAI Cripto-attività, sul CARF allegato all’Accordo SAI Cripto-attività. L’Accordo SAI Cripto-attività, compreso il CARF allegato, saranno pubblicati nella Raccolta sistematica del diritto federale. Inoltre, nella LSAI sarà introdotta una disposizione che disciplina la competenza interna per la modifica dell’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività (v. commento all’art. 12c AP-LSAI).
Sezione 1 – Definizioni
Nella sezione 1 sono definite le espressioni impiegate nell’Accordo SAI Cripto-attività.
Parte 1