Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine

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proposte servono al raggiungimento di tale obiettivo anche in vista della futura valutazione tra pari da parte del Forum globale. L’attuazione dello scambio automatico di informazioni conforme allo standard contribuisce quindi sensibilmente al rafforzamento della reputazione della piazza finanziaria svizzera e riduce il rischio che la Svizzera figuri in una delle liste menzionate al numero 1.4. La verifica del Forum globale si prefigge di attuare lo standard per lo scambio automatico di informazioni in maniera coerente a livello internazionale, per cui l’attuazione delle misure proposte non penalizza in nessun modo la piazza finanziaria svizzera nella concorrenza internazionale. Al contrario, la piazza finanziaria svizzera ne viene rafforzata.

Lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari è consolidato su vasta scala e l’aggiornamento deve essere attuato da tutti gli Stati coinvolti in modo coordinato. Si prevede un’ampia partecipazione anche al nuovo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività, che rappresenta uno standard minimo che tutti gli Stati devono attuare (v. al riguardo anche quanto esposto al n. 1.2). Come è avvenuto anche per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, il Forum globale si impegna a identificare gli Stati rilevanti al fine di garantire un’ampia partecipazione allo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività e in particolare colmare le lacune nel sistema di comunicazione globale. Data la notevole mobilità di determinati prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione, questi lavori assumono particolare rilevanza, affinché lo scambio automatico di informazioni venga attuato su larga scala e si impedisca una delocalizzazione di detti prestatori di servizi in Stati non aderenti allo scopo di eludere gli obblighi di comunicazione. Anche un eventuale deflusso all’estero di averi dei clienti dovrebbe mantenersi quindi entro i limiti.

Anche all’interno della Svizzera non si prevedono spostamenti, poiché tutti gli istituti finanziari e i prestatori di servizi per le cripto-attività in concorrenza tra loro sono interessati in egual modo. La registrazione delle cripto-attività e dei relativi prestatori di servizi determina inoltre una parità di trattamento con le attività finanziarie e gli istituti finanziari tradizionali che rientrano già nel campo di applicazione dello SCC.

Infine, l’attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività intesa come una maggiore regolamentazione del mercato delle criptovalute potrebbe rafforzare la fiducia in tale mercato e generare effetti positivi sulla sua reputazione, attirando così nuovi investitori. Dall’altro lato, i clienti che intendono sottrarsi all’obbligo di comunicazione delle informazioni all’autorità fiscale potrebbero spostarsi nel settore non regolamentato.

6 Aspetti giuridici

6.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

L’attuazione degli standard internazionali per lo scambio automatico di informazioni è volta al rispetto degli impegni internazionali assunti dalla Svizzera.

La Convenzione sull’assistenza amministrativa è entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2017. All’articolo 6 prevede che per talune categorie di casi e secondo le