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Consultazione 2024/13: Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie (OFE) · 15 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 238a cpv. 1 frase introduttiva

1In caso di diagnosi di paratubercolosi, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado di tutti gli effettivi dell’azienda detentrice di animali infetta. Ordina inoltre che …:

Titolo dopo l’art. 239h

Sezione 8b: Border Disease negli animali della specie bovina, nei bufali e bisonti

Art. 239i Campo d’applicazione e diagnosi

1Le disposizioni della presente sezione sono applicabili alla lotta contro la Border Disease (BD) negli animali della specie bovina, nei bufali e nei bisonti a seguito della messa in evidenza del virus della BD nell’ambito della lotta e della

sorveglianza della BVD.

2È diagnosticata la BD negli animali della specie bovina, nei bufali e nei bisonti se l’esito di un’analisi virologica secondo un metodo autorizzato dall’USAV è positivo e il virus della BD è stato rilevato mediante analisi genetico-molecolari nel

laboratorio di riferimento.

Art. 239j Sospetto di contagio

1Vi è sospetto di contagio di BD se sussistono indizi epidemiologici di un possibile contagio degli animali di un effettivo con il virus della BD, anche se la fonte del contagio non può più essere identificata mediante la diagnosi di laboratorio.

2In caso di sospetto di contagio il veterinario cantonale impone il divieto di

trasferimento degli animali presumibilmente entrati in contatto con il virus della BD e per i quali non si può escludere una gravidanza.

3Il divieto di trasferimento di un animale viene abrogato se:

a. risulta non gravido o la gravidanza termina prematuramente;

b. l’esito dell’esame virologico del vitello o del vitello nato morto è negativo.

4Dalla nascita di un animale ai sensi del capoverso 2 fino all’esito negativo

dell’esame virologico del vitello o del vitello nato morto nessun animale può lasciare l’azienda detentrice di animali in questione. È consentita la cessione diretta di animali al macello.

Art. 239k Caso di epizoozia

1In caso di diagnosi di BD, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado di tutti gli effettivi dell’azienda detentrice di animali infetta. Ordina inoltre:

a. la macellazione dell’animale infetto e dei discendenti delle femmine infette;

b. l’individuazione e l’esame virologico della madre dell’animale infetto;