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Consultazione 2024/13: Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie (OFE) · 15 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 22a Documentazione dei risultati, delle vaccinazioni e dei prodotti

terapeutici

La documentazione dei risultati diagnostici, delle vaccinazioni e dell’impiego di prodotti omologati ai sensi dell’ordinanza del 18 maggio 20055 sui biocidi (OBioc) a scopo terapeutico dell’effettivo deve essere conservata per tre anni ed esibita su richiesta agli organi della polizia epizootica.

Art. 22b Buona prassi igienica

1Le aziende di acquacoltura devono operare secondo criteri di buona prassi igienica per prevenire l’introduzione e la diffusione di agenti patogeni.

2L’USAV emana prescrizioni tecniche in materia di buona prassi igienica.

Art. 22c Certificato d’accompagnamento

1Se animali acquatici vivi sono trasferiti in un’altra azienda di acquacoltura, il detentore deve rilasciare un certificato d’accompagnamento in forma cartacea e conservarne una copia.

2Il certificato d’accompagnamento deve contenere le seguenti indicazioni:

a. l’indirizzo dell’azienda di acquacoltura da cui gli animali provengono;

b. la specie animale;

c. la data in cui gli animali sono portati via dall’azienda di acquacoltura;

d. l’indirizzo dell’azienda di acquacoltura nella quale gli animali sono trasferiti;

e. una conferma firmata dal detentore di animali secondo cui la sua azienda di acquacoltura non è soggetta a provvedimenti di sequestro di polizia

epizootica.

3Gli articoli 11b capoversi 3 e 4, 12 capoverso 2, 12a e 13 si applicano per analogia.

22d Trasferimento di animali acquatici in un ambiente idrico

La documentazione relativa al trasferimento di animali acquatici vivi in un ambiente idrico a fini di ripopolamento deve poter essere esibita al servizio cantonale per un periodo di tre anni.

Art. 23 cpv. 2 lett. dbis

2Durante il controllo devono essere verificati e documentati i seguenti aspetti:

dbis. la documentazione di cui all’articolo 22a;

Art. 34 cpv. 3–5

3La patente è rilasciata se il richiedente:

5 RS 813.12