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Consultazione 2024/13: Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie (OFE) · 15 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 48 cpv. 1 e 2
1Ai fini della diagnosi, della prevenzione e della cura di epizoozie possono essere utilizzati soltanto prodotti immunologici omologati dall’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici o da un Paese con un controllo dei medicamenti equivalente e inoltre approvati dall’USAV. L’USAV rilascia l’approvazione, nella misura in cui l’utilizzo del prodotto immunologico non è vietato in base alla presente ordinanza. I prodotti immunologici possono essere forniti soltanto a veterinari e ad autorità.
2Abrogato
Art. 59 cpv. 3
3Gli apicoltori sono tenuti a prendersi regolarmente cura degli apiari occupati e di quelli vuoti e ad adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare che l’apiario diventi una fonte di propagazione di epizoozie. Le dimore fornite
dall’essere umano alle api devono essere costruite in modo che in ogni momento sia possibile accedervi per i controlli e aprire i favi.
Art. 61 cpv. 2
2Lʼobbligo di notifica incombe anche agli assistenti specializzati ufficiali, al personale dei servizi di sanità animale e a quello che garantisce il controllo della produzione primaria, ai tecnici dʼinseminazione, ai commercianti di bestiame, al personale delle aziende di eliminazione, al personale dei macelli, come pure al personale delle autorità di polizia e di dogana.
Art. 74 cpv. 1
1Per le disinfezioni ordinate dalle autorità ufficiali possono essere impiegati soltanto mezzi che possono essere immessi in commercio conformemente all’OBioc9.
Art. 84 cpv. 2 lett. b
2Egli ordina inoltre i seguenti provvedimenti:
b. l’informazione all’effettivo sotto sequestro secondo l’articolo 87 capoverso 3;
Art. 85 cpv. 2 lett. a
2Egli ordina inoltre i seguenti provvedimenti:
a. l’informazione delle prescrizioni ordinate nell’effettivo sotto sequestro secondo l’articolo 87 capoverso 3;