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Consultazione 2024/13: Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie (OFE) · 15 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
dichiarazione sanitaria secondo l’articolo 24 dell’ordinanza del 16 dicembre 20163 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC);
Art. 17l Conservazione dei dati
1Il gestore della banca dati sui cani conserva i dati rilevati secondo l’articolo 17c capoverso 1 della presente ordinanza e l’articolo 74 capoverso 6 dell’ordinanza del 23 aprile 20084 sulla protezione degli animali (OPAn).
2I dati relativi al detentore vengono cancellati dieci anni dopo il decesso dell’ultimo cane.
Art. 22 Controllo degli effettivi
1Le aziende di acquacoltura devono documentare il controllo degli effettivi. La documentazione comprende:
a. le specie degli animali acquatici tenuti nell’azienda;
b. il numero o il peso totale degli animali acquatici per specie;
c. nel caso di entrate e uscite di animali acquatici, uova e seme:
1. il luogo di provenienza o di destinazione oppure le acque di
provenienza o di destinazione,
2. la specie,
3. il numero o il peso totale,
4. l’età,
5. la data dell’entrata e dell’uscita;
d. nel caso di uscite di prodotti:
1. il luogo di destinazione,
2. la specie,
3. il peso totale,
4. la data dell’uscita;
e. la mortalità in ogni unità epidemiologica.
2I documenti relativi al controllo degli effettivi devono essere conservati per tre anni ed esibiti su richiesta agli organi della polizia epizootica e agli organi preposti alla vigilanza sulla pesca.