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Consultazione 2024/13: Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie (OFE) · 15 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

c. lo svolgimento di accertamenti epidemiologici negli animali della specie bovina, nei bufali e bisonti al fine di identificare la fonte di contagio e possibili altri animali infetti;

d. l’identificazione degli animali entrati in contatto con l’animale infetto e per i quali non si può escludere una gravidanza;

e. l’esame virologico dei vitelli e dei vitelli nati morti, partoriti da animali di cui alla lettera d, entro cinque giorni dal parto;

f. il divieto di trasferimento degli animali di cui alla lettera d, il quale cessa se essi risultano non gravidi o in caso di fine prematura della gravidanza,

oppure se l’esito dell’esame virologico del vitello o del vitello nato morto è negativo;

g. il divieto di trasferimento dei vitelli di animali di cui alla lettera d, il quale cessa se l’esito dell’esame virologico è negativo;

h. l’adozione di misure ragionevoli destinate a proteggere gli animali

dall’infezione nel caso di piccoli ruminanti che possono essere presenti nell’azienda detentrice di animali e non possono essere esclusi come fonte di contagio.

2Al termine degli accertamenti epidemiologici il veterinario cantonale revoca il sequestro semplice di 1° grado, tuttavia al più presto 21 giorni dopo l’eliminazione di tutti gli animali infetti dell’effettivo.

3Ordina che per 12 mesi dalla data di eliminazione dell’ultimo animale infetto dell’effettivo, tutti i vitelli neonati e quelli nati morti entro cinque giorni dal parto siano sottoposti a esame virologico riguardo alla BD e che sia imposto un divieto di trasferimento per i vitelli neonati fino all’esito negativo delle analisi.

4Dalla nascita di un animale ai sensi del capoverso 1 lettera d fino all’esito negativo dell’esame virologico del vitello o del vitello nato morto nessun animale può lasciare l’azienda detentrice di animali in questione. È consentita la cessione diretta di animali al macello.

Art. 239l Vaccinazioni

Le vaccinazioni contro la BD sono vietate.

Art. 274e Provvedimenti nella zona di protezione e nella zona di sorveglianza

1Nella zona di protezione e nella zona di sorveglianza sono vietati l’offerta, il trasferimento nonché l’introduzione nelle zone di api e di bombi, di attrezzature apistiche usate, di miele in favo e di sottoprodotti apicoli. Gli utensili apicoli possono essere trasferiti in un altro apiario soltanto dopo essere stati puliti e

disinfettati.

2Il veterinario cantonale può autorizzare, ordinando i necessari provvedimenti di sicurezza:

a. il trasferimento di api e di bombi all’interno della zona di protezione o all’interno della zona di sorveglianza;