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Consultazione 2024/13: Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie (OFE) · 15 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 112c cpv. 1 frase introduttiva

1In deroga all’articolo 85, in caso di diagnosi di peste equina, il veterinario

cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto. Egli ordina inoltre: …

Art. 121 cpv. 2 frase introduttiva nonché lett. b e c

2In caso di diagnosi di peste suina di cinghiali in libertà:

b. l’USAV elabora, d’intesa con l’UFAM, l’UFAG, il veterinario cantonale e con il coinvolgimento delle autorità cantonali in materia di caccia e

agricoltura e altri specialisti, provvedimenti per eradicare l’epizoozia;

c. il veterinario cantonale stabilisce la delimitazione esatta delle zone di sequestro iniziale, di controllo e di osservazione e ordina i necessari provvedimenti di biosicurezza atti a evitare i contatti tra suini domestici e cinghiali;

Art. 123 cpv. 1bislett. a

1bisLa malattia di Newcastle è diagnosticata se:

a. è causata da un ortoavulavirus aviario di tipo 1; oppure ...

Art. 123a cpv. 3 e 4

3In deroga all’articolo 94 capoverso 2, trascorsi dieci giorni il veterinario cantonale d’intesa con l’USAV può revocare il sequestro rinforzato di effettivi sospetti di contagio se l’esame clinico di tutti gli animali ricettivi come pure l’esame

sierologico del sangue e la messa in evidenza del genoma virale effettuati su un campione di animali sospetti di contagio hanno avuto esito negativo.

4Il sequestro rinforzato dell’effettivo infetto viene revocato trascorsi 21 giorni, dopo l’eliminazione di tutti gli animali delle specie ricettive, la pulizia e la disinfezione.

Art. 124 cpv. 2

2In deroga all’articolo 81 è ammessa la vaccinazione di piccioni con un vaccino inattivato approvato dall’USAV. L’USAV può approvare l’importazione di vaccini inattivati tenendo conto degli articoli 7–7e OMVet10.

Art. 129 cpv. 2

2Se si verifica un aborto in un’azienda detentrice di animali di un commerciante di bestiame o durante l’estivazione, o se in un effettivo di animali a unghia fessa nell’arco di quattro mesi ha abortito più di una femmina, il veterinario è tenuto a svolgere un’analisi.

10 RS 812.212.27