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Consultazione 2024/13: Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie (OFE) · 15 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
a. ha partecipato a un corso d’introduzione e ha superato l’esame; e
b. ha conseguito una formazione per il personale addetto al trasporto di animali ai sensi dell’articolo 150 OPAn6 e ha superato l’esame.
4e5 Abrogati
Art. 35 Rinnovo e revoca della patente per il commercio di bestiame
1La patente per il commercio di bestiame viene rinnovata se il commerciante di bestiame ha frequentato un corso di formazione continua nei tre anni della sua validità.
2Il rinnovo della patente per il commercio di bestiame può essere soggetto a oneri, in particolare se l’attività del commerciante di bestiame ha dato adito a
contestazioni.
3La patente per il commercio di bestiame non è rinnovata o è revocata in caso di:
a. violazione grave da parte del commerciante di bestiame o del suo personale nell’ambito del commercio di bestiame delle prescrizioni delle legislazioni in materia di epizoozie, di protezione degli animali, di derrate alimentari, di agenti terapeutici o di agricoltura;
b. mancata frequentazione del corso di formazione continua da parte del commerciante di bestiame.
4Il veterinario cantonale registra la revoca o il mancato rinnovo della patente per il commercio di bestiame in ASAN.
Art. 36 cpv. 2 lett. b
2Lo svolgimento dei corsi può essere affidato a un’organizzazione. Tale
organizzazione deve poter dimostrare:
b. di disporre di un certificato ISO 29990:2010 o eduQua:2012 valido o di una certificazione equivalente per le istituzioni di formazione per adulti, la cui certificazione deve essere stata rilasciata da un organismo di certificazione di sistemi di gestione accreditati ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 19967 sull’accreditamento e sulla designazione.
Art. 37–37b
Abrogati
Art. 38 cpv. 1
1I requisiti di polizia epizootica riguardanti la gestione e gli impianti dei macelli sono stabiliti sulla base dell’articolo 4 OMCC8.