Progetto
Consultazione 2024/13: Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie (OFE) · 15 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 14Fedlex · Progetto
Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 312c cpv. 2 frase introduttiva, lett. b e cpv. 2bis
2Per le analisi ordinate dagli organi di polizia epizootica devono notificare
regolarmente ad ARES i seguenti dati:
b. i risultati convalidati e rilasciati di queste analisi;
2bisI dati relativi alle analisi sulle epizoozie soggette a notifica devono essere notificati quotidianamente. In situazioni di emergenza, l’USAV può richiedere una frequenza di notifica più elevata.
Inserire prima del titolo dopo il capitolo 5
Art. 312d Obblighi dei laboratori per le analisi commissionate da privati o
organizzazioni di diritto privato
1I laboratori devono notificare ad ARES tutti i dati relativi alle analisi per le epizoozie soggette a notifica se:
a. i laboratori sono riconosciuti dall’USAV per questa analisi; e
b. l’analisi è stata commissionata da un privato o da un’organizzazione di diritto privato.
2L’articolo 312c capoversi 2 e 2bissi applica per analogia.
II
L’ordinanza del 27 maggio 202012 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso è modificata come segue:
Allegato 1 elenco 2 n. 2.17
2.17 Azienda che commercia bestiame4
III
1Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il ....
2Gli articoli 174b capoversi 1 e 1bis, 174fbise 174fterentrano in vigore il ….
… In nome del Consiglio federale svizzero: