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Consultazione 2024/13: Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie (OFE) · 15 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 312c cpv. 2 frase introduttiva, lett. b e cpv. 2bis

2Per le analisi ordinate dagli organi di polizia epizootica devono notificare

regolarmente ad ARES i seguenti dati:

b. i risultati convalidati e rilasciati di queste analisi;

2bisI dati relativi alle analisi sulle epizoozie soggette a notifica devono essere notificati quotidianamente. In situazioni di emergenza, l’USAV può richiedere una frequenza di notifica più elevata.

Inserire prima del titolo dopo il capitolo 5

Art. 312d Obblighi dei laboratori per le analisi commissionate da privati o

organizzazioni di diritto privato

1I laboratori devono notificare ad ARES tutti i dati relativi alle analisi per le epizoozie soggette a notifica se:

a. i laboratori sono riconosciuti dall’USAV per questa analisi; e

b. l’analisi è stata commissionata da un privato o da un’organizzazione di diritto privato.

2L’articolo 312c capoversi 2 e 2bissi applica per analogia.

II

L’ordinanza del 27 maggio 202012 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso è modificata come segue:

Allegato 1 elenco 2 n. 2.17

2.17 Azienda che commercia bestiame4

III

1Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il ....

2Gli articoli 174b capoversi 1 e 1bis, 174fbise 174fterentrano in vigore il ….

… In nome del Consiglio federale svizzero:

12 RS 817.032