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Consultazione 2024/13: Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie (OFE) · 15 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 87 Informazione
1L’USAV e il veterinario cantonale informano la popolazione sulla comparsa di un’epizoozia altamente contagiosa.
2Il veterinario cantonale informa sulle prescrizioni ordinate negli effettivi sotto sequestro e nelle zone di protezione e di sorveglianza.
3L’informazione all’effettivo sotto sequestro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a. indicazioni sulla motivazione dei provvedimenti;
b. regole di comportamento;
c. pene in caso di infrazione alle prescrizioni della polizia epizootica.
4L’informazione all’interno delle zone di protezione e di sorveglianza deve essere pubblica e contenere almeno le seguenti indicazioni:
a. indicazione dei principali sintomi dell’epizoozia;
b. regole di comportamento;
c. estratto delle relative prescrizioni o rimandi.
5Per l’informazione è necessario utilizzare i moduli dell’USAV.
Art. 89 cpv. 1 lett. b
1Il veterinario cantonale provvede a:
b. l’informazione di cui all’articolo 87 capoverso 4;
Art. 95 lett. a
Su proposta del veterinario cantonale e nella misura in cui la situazione epizoologica lo consenta, l’USAV può autorizzare:
a. una riduzione del raggio delle zone di protezione e di sorveglianza (art. 88 cpv. 1 e 2) o rinunciare alla loro delimitazione;
Art. 105b cpv. 2bis
2bisIn deroga all’articolo 88 capoverso 1, il veterinario cantonale non ordina zone di protezione e di sorveglianza.
Art. 112b cpv. 1 frase introduttiva
1In deroga all’articolo 84, in caso di sospetto di epizoozia di peste equina o di contagio, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado
dell’effettivo sospetto. Egli ordina inoltre: …