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Consultazione 2024/13: Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie (OFE) · 15 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

g. il divieto di trasferimento dei vitelli di animali di cui alla lettera d, il quale cessa se l’esito dell’esame virologico è negativo;

h. l’elaborazione e l’attuazione di un piano di risanamento individuale.

2Egli revoca il sequestro semplice di 1° grado non appena sono stati eliminati tutti gli animali infetti dell’effettivo, sono stati conclusi gli accertamenti epidemiologici ed è stata esclusa mediante diagnosi di laboratorio un’attuale circolazione del virus nell’effettivo.

2bisOrdina che per 12 mesi dalla data di eliminazione dell’ultimo animale infetto dell’effettivo:

a. le femmine di età superiore agli otto mesi siano sottoposte al divieto di trasferimento;

b. i vitelli neonati e quelli nati morti entro cinque giorni dal parto siano sottoposti a esame virologico riguardo alla BVD e che sia imposto un divieto di trasferimento per i vitelli neonati fino all’esito negativo delle analisi.

3Dalla nascita di un animale ai sensi del capoverso 1 lettera d o del capoverso 2bis lettera a fino all’esito negativo dell’esame virologico del vitello o del vitello nato morto nessun animale può lasciare l’azienda detentrice di animali in questione. È consentita la cessione diretta di animali al macello.

Art. 174f Mercati ed esposizioni di bestiame

Ai mercati e alle esposizioni di bestiame possono essere condotti soltanto animali tenuti almeno da 30 giorni in aziende detentrici di animali ufficialmente riconosciute indenni da BVD.

Art. 174fbisTrasferimento di animali

1Possono essere trasferiti soltanto animali provenienti da aziende detentrici di animali ufficialmente riconosciute indenni da BVD.

2Sono esclusi gli animali risultati virologicamente negativi alla BVD almeno una volta prima del trasferimento e gli animali consegnati per la macellazione diretta o per l’estivazione esclusivamente insieme ad animali provenienti dalla stessa unità epidemiologica.

3Il capoverso 2 non si applica al trasferimento di animali nelle aziende detentrici di animali di cui agli articoli 174f e 174fter.

Art. 174fterAziende di allevamento, pascoli comunitari ed estivazioni

In aziende di allevamento, sui pascoli comunitari e sulle estivazioni in cui animali provenienti da più unità epidemiologiche sono in contatto tra loro possono essere condotti soltanto animali provenienti da aziende detentrici di animali riconosciute ufficialmente indenni da BVD.