Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/15: Modifica della legge federale sul materiale bellico (LMG) · 16 pagine

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consuetudinario. Il diritto della neutralità si applica unicamente ai conflitti armati internazionali e non riguarda i conflitti armati interni. Nel caso di esportazioni di materiale bellico verso Stati che sono parti di un conflitto armato interno e non internazionale possono tuttavia porsi questioni di credibilità per quanto riguarda la neutralità della Svizzera, quando si tratta ad esempio di conflitti per procura.

Nel presente contesto sono pertinenti tre obblighi del diritto della neutralità15:

1. il divieto di fornire sostegno militare nel quadro di un conflitto armato internazionale;

2. il divieto di fornire materiale bellico e beni utilizzabili a fini militari provenienti da scorte statali agli Stati coinvolti in un conflitto. La nozione di «beni utilizzabili a fini militari» può avere significati molto diversi a seconda del contesto del conflitto. Per determinare che cos’è un «bene utilizzabile a fini militari», è necessario conoscere in maniera dettagliata i bisogni delle parti in conflitto;

3. l’obbligo di rispettare il principio della parità di trattamento in caso di restrizione delle esportazioni private di materiale bellico o di beni utilizzabili a fini militari, sapendo che il diritto della neutralità autorizza l’esportazione di materiale bellico da parte di imprese private, ma che queste ultime sono comunque assoggettate alla LMB, in base alla quale l’esportazione di materiale bellico non è autorizzata se il Paese di destinazione è coinvolto in un conflitto armato internazionale. In questo punto, la LMB va quindi oltre l’obbligo previsto dal diritto della neutralità.

Per quanto riguarda l’esportazione di materiale bellico sotto forma di assemblaggi e singoli componenti a Stati terzi, in vista della loro trasformazione e della loro integrazione in sistemi d’armamento il Consiglio federale ha deciso che sono ammesse simili forniture a imprese d’armamento situate negli Stati partner16 anche se il materiale bellico fabbricato all’estero potrebbe poi essere inviato in uno Stato coinvolto in un conflitto armato internazionale. Il diritto della neutralità non prescrive nulla per queste catene del valore internazionali. Secondo questa pratica del Consiglio federale tali forniture di materiale bellico a Stati partner sono in genere autorizzate purché il loro valore rispetto al materiale bellico finito sia inferiore al 50 per cento17; per gli altri Paesi la percentuale non deve superare il 30 per cento.

Per quanto riguarda la sospensione del diritto della neutralità e degli obblighi che ne derivano, è previsto che nel caso in cui il Consiglio di sicurezza dell’ONU constati l’esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace o di un atto di aggressione, il diritto della neutralità non si applichi. In caso di embargo sulle armi decretato dal Consiglio di sicurezza dell’ONU contro una parte coinvolta in un conflitto armato, il principio della parità di trattamento non si applica e la Svizzera è legittimata ad autorizzare le esportazioni di aziende private, nel rispetto del quadro legale applicabile, e in particolare della LMB.

4.3 Eventi straordinari (art. 22b cpv. 1 lett. a)

Gli eventi straordinari richiedono che una decisione di derogare ai criteri di autorizzazione di cui all’articolo 22a LMB sia ammissibile soltanto se un forte interesse

15 Rapporto del Consiglio federale del 26 ottobre 2022 in adempimento del postulato 22.3385 della Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati (CPE-S) dell’11 aprile 2022, pag. 5 e 20.

16 In questo contesto sono considerati Stati partner i Paesi secondo l’allegato 2 dell’ordinanza sul materiale bellico (RS 514.511): Argentina, Australia, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna, Stati Uniti, Svezia e Ungheria.

17 Rapporto del Consiglio federale del 26 ottobre 2022 in adempimento del postulato 22.3385 della Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati (CPE-S) dell’11 aprile 2022, pag. 21. 11/16