Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/15: Modifica della legge federale sul materiale bellico (LMG) · 16 pagine
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In questo caso, senza una sospensione, decisa dal Consiglio di sicurezza dell’ONU, del diritto della neutralità, quest’ultimo vieterebbe alla Svizzera di fornire materiale bellico o beni utilizzabili a fini militari agli Stati belligeranti. La vendita di materiale bellico o di beni utilizzabili a fini militari da parte di imprese private svizzere agli Stati belligeranti non sarebbe vietata dal diritto della neutralità, ma dovrebbe comunque rispettare il principio della parità di trattamento, salvo nel caso di un embargo sulle armi emanato dal Consiglio di sicurezza contro una delle parti coinvolte nel conflitto armato. In tal caso il Consiglio federale potrebbe derogare all’articolo 22a capoverso 2 lettera a LMB. La facoltà di deroga consentirebbe al Consiglio federale di esaminare il suo margine di manovra tenendo conto del tipo di materiale, del suo impiego e del destinatario finale, e questo alla luce dei limiti contenuti nell’articolo 22 LMB e in particolare della politica della neutralità.
In base al contesto sarebbe eventualmente possibile autorizzare le esportazioni che non contribuirebbero alle operazioni militari nelle quali sarebbe implicato il partner della Svizzera o che riguarderebbero materiale non adeguato a essere impiegato nel conflitto in questione. In questo caso, il Consiglio federale dovrebbe decidere, considerata la situazione concreta, se una distinzione tra i destinatari finali e il materiale coperto dal principio della parità di trattamento sarebbe giuridicamente e politicamente giustificata20.
2. l’articolo 22a capoverso 2 lettera a LMB vieta l’esportazione di materiale bellico verso un Paese implicato in un conflitto armato interno:
Nel caso di un conflitto armato interno, il diritto della neutralità non si applica. Tuttavia, poiché la maggior parte dei conflitti armati interni assume anche una dimensione internazionale, potrebbe essere necessario tener conto di considerazioni di politica della neutralità al momento dell’esame dell’applicabilità della facoltà di deroga alla luce dell’articolo 22 LMB.
Quando il Consiglio federale aderisce a un embargo sulle forniture di armi disposto dall’ONU o dall’UE, il rilascio di un’autorizzazione all’esportazione di materiale bellico è escluso in virtù dell’articolo 25 LMB secondo il quale l’autorizzazione è esclusa se sono state ordinate misure coercitive conformemente alla legge del 22 marzo 200221 sugli embarghi. In tal caso, benché il nuovo articolo 22b consenta di derogare ai criteri di autorizzazione dell’articolo 22a LMB, non è possibile derogare all’articolo 25, che prevale.
Va comunque ricordato che le forniture a Stati che intervengono in un conflitto armato nel quadro di una missione decisa dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o da esso autorizzata sulla base del capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite sono ammesse secondo la legislazione sul materiale bellico (art. 22a cpv. 4 LMB) e non richiedono l’applicazione della facoltà di deroga.
Applicabilità ai Paesi che non rispettano i diritti umani
In linea di principio la facoltà di deroga del Consiglio federale non sarebbe applicabile a Paesi verso i quali la Svizzera attualmente non autorizza l’esportazione di materiale bellico a causa di violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani (criterio di rifiuto imperativo dell’articolo 22a capoverso 2 lettera b LMB), eccetto nel caso previsto
20 Cfr a titolo di esempio la pratica applicata dal Consiglio federale durante la guerra in Iraq nel 2003: Sintesi della pratica svizzera della neutralità durante il conflitto in Iraq in risposta al postulato Reimann (03.3066) a alla mozione del gruppo UDC (03.3050); FF 2005 6211 (pag. 6227).
21 RS 946.231 14/16